Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 3106 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto alla carta docente, l’avvenuto accreditamento delle somme dovute, allegato dalla parte ricorrente in prossimità della camera di consiglio, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tale esito non esclude la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con liquidazione ridotta in considerazione della natura seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto, e con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La procedibilità del ricorso presuppone il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto, dinanzi al Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, per un importo complessivo di 2.000,00 euro. Sul punto si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
A seguito dell’inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo l’adozione dei conseguenti provvedimenti. In prossimità della camera di consiglio, la stessa ha tuttavia dichiarato l’avvenuto accredito delle somme indicate nella sentenza, chiedendo che fosse data atto della cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, prescritto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, quale condizione per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Nel merito, il TAR ha preso atto dell’intervenuto pagamento delle somme dovute, allegato dalla parte ricorrente, e ha conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’adempimento successivo alla proposizione del ricorso, infatti, priva il giudizio della sua funzione satisfattiva, rendendo non più necessaria una pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente, pur riducendone l’importo in ragione del carattere seriale della controversia e del limitato impegno richiesto al difensore. A supporto, ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 331 del 2026 e Sez. VII, n. 3221 del 2026, quest’ultima con riferimento alla quantificazione delle somme da liquidare in fattispecie analoghe.
Le spese, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, sono state infine distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Con la pronuncia in esame, il TAR Lombardia conferma l’orientamento secondo cui l’ottemperanza si conclude con una declaratoria processuale di cessazione della materia del contendere, senza che ciò pregiudichi il diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese, ancorché ridotte secondo criteri di ragionevolezza legati alla serialità delle controversie in materia di carta docente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.