L’inottemperanza al pagamento delle spese distratte legittima il giudizio di ottemperanza (TAR Sardegna n. 46 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, integra un’inottemperanza al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inattuazione, assegna all’amministrazione un termine per adempiere e, in caso di persistente inadempimento, provvede alla nomina di un commissario ad acta con addebito delle relative spese. Il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è quindi lo strumento idoneo per conseguire coattivamente l’esecuzione del dictum giudiziale, ivi compreso l’obbligo di pagamento delle somme liquidate a titolo di spese processuali.
Il Fatto
Gli avvocati ricorrenti, dichiaratisi antistatari nel giudizio di merito, agivano per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Sardegna che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, gli stessi proponevano ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di inottemperanza, la condanna al pagamento della somma con rivalutazione e interessi, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero si costituiva con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come fosse incontroverso che la sentenza indicata in epigrafe fosse rimasta inattuata con riferimento all’obbligo di pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L’accertamento dell’inottemperanza ha determinato l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla parte non adempiuta del giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni per il pagamento, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza.
La decisione ha inoltre espressamente avvertito l’amministrazione che, in caso di persistente inadempimento, si sarebbe proceduto senza indugio alla nomina di un commissario ad acta, con addebito delle relative spese. Unico accorgimento modulato nel caso di specie è stata la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, ridotta in considerazione della serialità della causa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.