Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 153 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali risponde del conto giudiziale soltanto quando sia legato da un debito di custodia, che presuppone la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, che connota la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e sulla gestione delle scorte destinate all’uso immediato, configura invece un agente amministrativo e non un agente contabile. Ne deriva che il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario per debito di vigilanza è improcedibile, per difetto dei presupposti normativi della resa. La qualificazione non dipende dal nomen iuris dell’atto trasmesso, ma dalla natura effettiva della gestione e dalla sua attitudine a evidenziare consistenze e movimenti di magazzino.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2015 da un funzionario di un Comune, qualificato come consegnatario di beni mobili. L’ente aveva depositato il conto presso la Sezione giurisdizionale oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, senza allegare la relazione dell’organo di controllo interno richiesta dall’art. 139, comma 2, del c.g.c..
Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore aveva rilevato che l’atto, pur redatto su modello conforme, conteneva una generale elencazione di beni inventariati — automezzi, attrezzature, sistemi informatici, arredamenti — senza individuare quelli riferibili a una gestione per cui potesse configurarsi un debito di custodia. Il consegnatario, dal canto suo, ha chiesto dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa, non sussistendo alcun debito di custodia ma solo di mera vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, a mente del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La norma si salda con l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario incaricato della gestione e conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
Su questa base la Corte ricostruisce la distinzione. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso e sulla gestione delle scorte assegnate all’ufficio e destinate all’uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa non risponde più a un’esigenza di funzionamento ma a quella di continuativo rifornimento, e si configura una vera gestione contabile, soggetta alla resa del conto.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso continuativo presso gli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino secondo il mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Poiché la decisione è limitata alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016 non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.