Conto giudiziale improcedibile se omette le riscossioni non in contanti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 219 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale deve essere ostensivo dell’intera attività di riscossione, comprensiva del carico iniziale, del carico assegnato e delle somme ancora da riscuotere, qualunque sia la modalità di pagamento utilizzata. L’espressione “maneggio di denaro” di cui all’art. 610 del Regolamento n. 827/1923 va interpretata nel senso più ampio di disponibilità di denaro, con la conseguenza che vanno incluse nel conto anche le entrate riscosse tramite POS, bonifico, conto corrente postale o PagoPA. Il conto che espone le sole operazioni effettuate in contanti non rappresenta nella sua totalità la gestione ed è pertanto improcedibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile per la gestione delle attività di riscossione delle casse CUP e prestazioni presso un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per l’esercizio finanziario 2016. Il giudizio era pervenuto alla Sezione giurisdizionale per la Calabria a seguito dell’ordinanza n. 88 dell’8 giugno 2021 con cui la Sezione giurisdizionale per le Marche aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti.

Con la relazione di irregolarità, il magistrato istruttore aveva rappresentato discordanze tra i dati del conto e quelli del giornale di cassa, prospettando un ammanco variamente quantificabile. L’amministrazione, costituendosi, aveva prodotto una memoria con dati ulteriormente diversi. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la rimessione degli atti all’istruttore per il completamento dell’esame delle fatture e delle ricevute.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene assorbente una criticità che precede ogni rilievo contabile. La stessa relazione istruttoria dà atto che il giornale di cassa riporta il riferimento alle diverse modalità di riscossione — contanti, POS, carta di credito, conto corrente — mentre i dati esposti nel conto concernono unicamente le riscossioni in contanti.

Il Collegio affronta allora il tema dell’interpretazione dell’espressione “maneggio di denaro”, chiedendosi se essa vada intesa in senso strettamente letterale di materiale detenzione oppure nel significato più esteso di disponibilità di denaro, qualunque sia la modalità utilizzata. La questione è già stata esaminata dalla giurisprudenza contabile, che ha concluso nel senso che debbono essere incluse nel conto tutte le entrate comunque riscosse.

Il Collegio aderisce a tale impostazione e afferma che il “maneggio di denaro” comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione avvenga tramite subagenti contabili o con modalità differenti dal contante. Diversamente opinando, osserva la Corte, resterebbero non giustiziabili in sede di giudizio di conto tutte le gestioni dematerializzate di denaro pubblico. La dematerializzazione dei pagamenti, sempre più diffusa e talvolta incentivata o imposta dal legislatore, impone un adeguamento del giudizio di conto.

La Corte richiama l’art. 610 del Regolamento n. 827/1923, che stabilisce l’obbligo generale, gravante su tutti gli agenti contabili, di rendere ogni anno il conto giudiziale della loro gestione. Da ciò deriva che il conto deve necessariamente comprendere il carico iniziale, il carico assegnato nell’esercizio e le somme da riscuotere alla fine dello stesso, quale che sia la modalità di pagamento.

Nella specie il conto esponeva soltanto le operazioni in contanti: non rappresenta dunque la gestione nella sua totalità, ma solo una parte di essa. Per tali ragioni il conto è dichiarato improcedibile, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per i provvedimenti di competenza. La mancata nuova compilazione esporrà l’agente contabile al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura erariale ovvero alla compilazione d’ufficio a sue spese. Le spese sono compensate attesa la natura in rito della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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