Definizione agevolata e prova del pagamento nel giudizio di responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 1 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione agevolata ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. richiede la prova dell’avvenuto versamento della somma offerta. Tale prova non è vincolata a un documento tipico predeterminato. La ricevuta del bonifico bancario e la quietanza rilasciata dall’amministrazione creditrice sono idonee a dimostrare il pagamento quando il flusso documentale risulti congruente e riferibile al medesimo versamento. Il Collegio può quindi dichiarare la definizione alternativa del giudizio senza disporre ulteriori acquisizioni, ove la sequenza tra ricevuta e quietanza sia coerente per importo e per data. Le spese seguono la soccombenza del convenuto, che resta tale perché la domanda risarcitoria è sostanzialmente accolta, seppure in misura inferiore a quella introduttiva in ragione del rito.
Il Fatto
Il Garante per la protezione dei dati personali aveva irrogato alla Regione Autonoma Valle d’Aosta due sanzioni amministrative. Da qui due distinte fattispecie di danno indiretto: l’ordinanza n. 398 del 5/10/2017, con ingiunzione di euro 100.000,00, e l’ordinanza n. 397 del 5/10/2017, con ingiunzione di euro 20.000,00. La Procura regionale aveva aperto due fascicoli istruttori, sfociati in due giudizi di responsabilità. Il giudizio in epigrafe riguardava il solo danno di euro 100.000,00 e imputava pro quota ai convenuti un danno indiretto complessivo di euro 101.802,94.
Al convenuto veniva contestato, a titolo di colpa grave, il mancato adempimento delle prescrizioni impartite dal Garante, per non avere assicurato l’adeguamento delle modalità di pubblicazione degli atti alle disposizioni del Codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003, ratione temporis vigente). Il convenuto, contestando la propria responsabilità, chiedeva di accedere al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., con offerta di pagamento di euro 10.000,00 in unica soluzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso in esame l’istanza di definizione agevolata presentata dal convenuto, corredata dal previo e concorde parere del Pubblico Ministero. Constatata la sussistenza delle condizioni poste dall’art. 130 c.g.c., con decreto n. 2/2024 depositato il 2 dicembre 2024 ha accolto l’istanza, determinando in euro 10.000,00 la somma da versare in favore della Regione e fissando in trenta giorni il termine per il pagamento, con onere di depositare la documentazione attestante l’avvenuto versamento.
La difesa del convenuto ha documentato il versamento con la ricevuta del bonifico bancario del 23 dicembre 2024 e, in un secondo momento, con la quietanza rilasciata dall’amministrazione regionale il 7 gennaio 2025. Nel corso dell’udienza il Pubblico Ministero ha rilevato che mancava la quietanza a firma del Tesoriere della Regione e ha chiesto un rinvio per acquisirla. La difesa ha confermato il pagamento e ha insistito per la pronuncia di estinzione del giudizio.
Il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie possano essere sufficienti gli atti depositati, e cioè la ricevuta del versamento bancario e la quietanza della Regione. Il flusso documentale risulta congruente: la ricevuta del bonifico datato 23 dicembre 2024 e la quietanza regionale datata 7 gennaio 2025 si riferiscono proprio a quel pagamento. La sequenza tra i due documenti, per importo e per data, è stata giudicata idonea a provare l’adempimento.
Su questa base il Collegio ha dichiarato la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Le spese sono state poste a carico del convenuto secondo la soccombenza, liquidate in favore dello Stato in euro 582,00: la domanda risarcitoria risulta sostanzialmente accolta, seppure in misura inferiore a quella introduttiva in ragione del rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.