Improcedibile il giudizio di conto per assenza di debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 158 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti, la qualificazione del rapporto quale debito di custodia in senso tecnico o quale mero debito di vigilanza condiziona la stessa procedibilità dell’azione. Il soggetto che detenga beni mobili per la successiva movimentazione e distribuzione assume l’obbligo di custodia e, con esso, l’obbligo di resa del conto giudiziale. Diversamente, chi utilizzi i beni in modo continuativo nell’ambito del proprio ufficio, senza custodirli in magazzino per distribuirli ad altri, è titolare di un semplice obbligo di vigilanza e di un conto amministrativo. In tale seconda ipotesi mancano i presupposti normativi del giudizio di conto e il giudizio va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune aveva depositato il conto giudiziale relativo a un esercizio finanziario. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, con apposita relazione, ha rilevato che l’atto non riguardava beni per i quali l’agente avesse un debito di custodia in senso tecnico, bensì beni iscritti nell’inventario e costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’ente, verosimilmente in uso presso il settore di pertinenza. Il conto, pertanto, risultava privo dei requisiti minimi per essere qualificato come giudiziale.

Nella relazione sono state segnalate anche irregolarità formali: l’assenza del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio finanziario, la mancanza dell’atto di nomina dell’agente contabile, il mancato rispetto dei termini di deposito e l’omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. Il magistrato ha quindi chiesto che fosse sottoposta al collegio, in via preliminare, la questione dell’ammissibilità e procedibilità del conto. Il consegnatario ha depositato memoria sostenendo che il conto era stato redatto e depositato per errore, poiché sui beni elencati non sussisteva un debito di custodia ma solo di vigilanza, e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto il modello utilizzato per la redazione del conto. Il documento risulta conforme al modello di legge, quello previsto dal d.P.R. n. 194/1996, e indica il totale della consistenza iniziale, del carico, dello scarico e della consistenza finale, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale. La formale regolarità del modello non è tuttavia sufficiente a fondare la procedibilità del giudizio.

Il nodo decisivo è la distinzione tra il consegnatario con debito di custodia e il consegnatario con debito di vigilanza. Le due figure comportano obblighi differenti in ordine alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i soggetti coinvolti. La Corte richiama sul punto i precedenti della stessa Sezione, che confermano la necessità di questa preliminare qualificazione.

Occorre dunque verificare, in concreto, se l’agente avesse in custodia i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione, oppure se fosse mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore amministrativo di pertinenza. Nel primo caso sussisterebbero sia l’obbligo di custodia in senso tecnico sia l’obbligo di resa del conto giudiziale; nel secondo si configurerebbe un semplice obbligo di vigilanza e di redazione di un conto amministrativo.

La Corte valuta poi l’ipotesi, subordinata, della sussistenza del debito di custodia. In tal caso andrebbe verificato se l’agente ricoprisse il ruolo di sub-consegnatario, con obbligo di presentare un sub-conto da allegare a quello dell’agente principale, oppure se svolgesse le proprie funzioni in totale autonomia, assumendo il ruolo di consegnatario con obbligo di autonoma resa del conto.

Nel caso esaminato, gli elementi raccolti convergono nel senso dell’assenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale. La gestione rendicontata non riguardava beni mobili o materie per i quali l’agente avesse un debito di custodia, bensì beni iscritti nell’inventario, in uso continuativo presso l’ufficio di pertinenza e non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti. Tale circostanza è confermata dallo stesso consegnatario. Il collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio di conto per carenza dei presupposti normativamente previsti. Poiché il giudizio è limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016 non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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