Pensione reversibilità a figlio inabile con requisito sanitario al decesso (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 19 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del figlio superstite, l’art. 8, comma 1, legge n. 222/1984 richiede che questi versi, alla data del decesso del genitore, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità o difetto fisico o mentale. Tale requisito va accertato secondo un criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto. Il requisito della vivenza a carico del dante causa e quello sanitario devono sussistere al momento della morte del pensionato. Il giudice che intenda aderire alle conclusioni del consulente medico-legale non è tenuto a particolari oneri motivazionali, in assenza di rilievi tecnici idonei a contrastarle.

Il Fatto

La ricorrente, figlia superstite di un pensionato deceduto nel marzo 2022, ha chiesto all’INPS il riconoscimento della pensione di reversibilità, deducendo di essere affetta da invalidità pari al 100%, di non percepire redditi imponibili ai fini IRPEF e di essere stata fiscalmente a carico del padre, con cui aveva convissuto. La domanda amministrativa è stata respinta dalla Commissione Medica di Verifica, che ha rilevato come alla data del decesso del dante causa la figlia non si trovasse nell’assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il successivo ricorso amministrativo è stato definito negativamente dal Comitato di Vigilanza dell’Istituto.

La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento del diritto alla prestazione con decorrenza dal luglio 2022, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, contestando sia il requisito medico-legale sia quello della vivenza a carico.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha anzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 13, comma 1, R.D.L. n. 636/1939, nel testo sostituito dall’art. 22 legge n. 903/1965, riconosce la pensione ai superstiti in favore del coniuge e dei figli che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni, nonché ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. L’art. 8, comma 1, legge n. 222/1984 considera inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il requisito sanitario deve essere accertato secondo un criterio concreto, ossia valutando l’effettivo possibile impiego delle residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, come affermato da Cass. civ. Sez. VI n. 6065 del 2018. Parimenti, il requisito deve essere posseduto alla data della morte del dante causa.

Il Giudice ha quindi esaminato le conclusioni del consulente medico-legale, al quale era stato chiesto se la ricorrente, alla data del decesso del padre, fosse inabile al lavoro. Il CML ha concluso che la ricorrente, per le patologie accertate in condizioni di buon compenso farmacologico, non si trovasse in tale condizione. L’ausiliario ha valutato tutte le patologie presenti a quella data, escludendo l’evento infartuale successivo al decesso perché temporalmente irrilevante.

Il Giudice ha ritenuto l’elaborato metodologicamente e proceduralmente corretto e immune da vizi, in assenza di rilievi tecnici volti a contrastarlo. Il lieve ritardo nella trasmissione del parere non ha arrecato alcun vulnus alle prerogative difensive, non essendo state presentate controdeduzioni. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della natura tecnica dell’accertamento disposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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