Carenza di interesse ad agire nell’ottemperanza per sopravvenuta esecuzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 369 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’interesse ad agire, richiesto ai sensi dell’art. 100 c.p.c., si identifica con la possibilità di conseguire un risultato utile dall’azione e costituisce il prolungamento, in altra forma processuale, dell’interesse che ha retto il giudizio di cognizione sfociato nella sentenza da eseguire. Quando l’amministrazione ha già dato esecuzione alla pronuncia, il ricorso proposto per ottenerne l’ottemperanza è inammissibile per carenza di interesse. L’avvenuta definizione della controversia in rito, su questione pregiudiziale, giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Una ricorrente aveva ottenuto da questa Sezione, con la sentenza n. 690/2022, il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento del proprio dante causa per la quota calcolata con il sistema retributivo, mediante applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con condanna dell’amministrazione al pagamento dei maggiori ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione.

Non avendo ricevuto riscontro all’invito ad adempiere notificato all’ente previdenziale, l’interessata proponeva il giudizio di ottemperanza. L’INPS si costituiva riferendo di aver già riliquidato il trattamento in senso conforme alla statuizione, con effetto dal rateo di novembre 2022; la difesa della ricorrente, con successiva memoria, riconosceva l’avvenuto conseguimento del bene.

La Motivazione della Corte

Il giudizio era stato instaurato al fine di ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 690/2022. Il Giudice monocratico rileva però che l’INPS ha già da tempo dato esecuzione alla pronuncia, come confermato dalla stessa parte ricorrente.

Il ricorso deve pertanto considerarsi proposto in assenza dell’interesse ad agire in capo all’istante, richiesto ai sensi dell’art. 100 c.p.c. Tale interesse è inteso come possibilità di conseguire un risultato utile dalla proposizione dell’azione e, in sede di ottemperanza, equivale al prolungamento, in altra forma processuale, dell’interesse che ha retto il giudizio di cognizione sfociato nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione.

La Corte richiama sul punto la sentenza della III Sezione d’Appello n. 499/2023, che ha enunciato il medesimo principio. Esclusa la persistenza dell’interesse, l’azione non può trovare accoglimento.

Quanto alla regolazione delle spese, l’avvenuta definizione della controversia in rito, ossia sulla base di una questione pregiudiziale, giustifica la loro compensazione tra le parti, sussistendo i presupposti dell’art. 31, comma 3, c.g.c. La Corte richiama in proposito le decisioni n. 59/2023 della Sezione Molise e n. 572/2021 della Sezione Campania.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *