Pensione privilegiata: nesso causale non provato se patologia preesistente (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 68 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico il thema decidendum non è la legittimità dell’atto amministrativo, ma l’accertamento del diritto a pensione, sicché i vizi procedimentali rilevano solo se incidono sull’an o sul quantum del beneficio. La concessione della pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone che l’infermità derivi da fatti di servizio e che il servizio, o le sue condizioni di espletamento, sia stato causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità. Non integra tale nesso lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto, in assenza di specifici, documentati ed eccezionali eventi di rischio, gravando sul ricorrente l’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non supplibile con la CTU. L’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 richiede che il fatto di servizio condizioni da solo l’evento come antecedente essenziale, restando irrilevante la mera coincidenza cronologica priva di rapporto modale qualitativo e quantitativo.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Caporale Maggiore Volontario in ferma breve triennale, ha prestato servizio sino al congedo per fine ferma intervenuto il 15 settembre 2001, svolgendo missioni anche estere in Kosovo, Macedonia e Albania. Durante il servizio ha rappresentato, in termini dubitativi, di avere toccato e tirato con un collega un cavo elettrico di alta tensione, riportando un forte dolore in un episodio con un camion militare.

Nel 2001, poco prima del congedo, è stato diagnosticato un quadro di reazione ansioso-depressiva con inidoneità temporanea al servizio; la diagnosi di schizofrenia paranoide è giunta solo il 22 giugno 2005. Il Ministero della Difesa, con decreto n. 362 del 28.08.2012, facendo proprie le conclusioni del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto la domanda di pensione privilegiata ritenendo la patologia non dipendente da causa di servizio. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la pensione privilegiata di prima categoria, tabella A, dalla data del congedo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice ha dichiarato ammissibile la comparsa di costituzione dell’Amministrazione, depositata oltre il termine di cui all’art. 156 c.g.c. L’art. 155, comma 9, c.g.c. e l’art. 93 c.g.c. consentono alla parte resistente di costituirsi sino al giorno dell’udienza. Ne deriva che la costituzione è ammissibile, ma opera la preclusione di cui all’art. 156, comma 2, c.g.c.: il resistente è decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, fra cui l’eccezione di prescrizione quinquennale.

Nel merito, la Corte ha ribadito che il giudizio pensionistico, pur strutturato in forma impugnatoria, ha ad oggetto l’accertamento del diritto a pensione e non la legittimità dell’atto, spingendosi il sindacato sul rapporto giuridico anziché sul mero atto. I vizi procedimentali, pertanto, non assumono rilevanza autonoma, salvo che incidano sull’an o sul quantum del diritto, secondo gli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934. Il giudice delle pensioni non può modificare né disapplicare, neppure incidentalmente, gli atti amministrativi, compresi quelli sullo status del dipendente.

La questione risolutiva è stata individuata nell’accertamento della dipendenza dal servizio della patologia, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973. Richiamando l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, la Corte ha precisato che il fatto di servizio deve costituire antecedente essenziale, tale che senza di esso l’effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe prodotto. Il servizio, o le sue condizioni, deve quindi essere causa o concausa efficiente e determinante, non essendo sufficiente il generico riferimento a fattori stressogeni.

Il giudice ha rilevato che il ricorrente ha contestato la valutazione del Comitato di verifica senza prospettare le ragioni della dipendenza (pars construens). L’episodio del cavo elettrico, formulato in termini dubitativi, è rimasto privo di riscontro probatorio. Quanto al profilo cronologico, la Corte ha escluso una connessione stretta e immediata: la diagnosi di schizofrenia paranoide è sopraggiunta il 22 giugno 2005, poco meno di quattro anni dopo il congedo, quando il ricorrente era ormai lontano dal fattore asseritamente determinante.

La Corte ha condiviso la giurisprudenza contabile secondo cui il servizio ordinario, in assenza di documentati e specifici episodi occorsi in servizio, non assurge a fattore determinante o concausale dell’infermità (Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana n. 514/2018), richiamando anche Cons. Stato, Sez. II, n. 1301/2024. Mancando la prova del nesso causale ex art. 2697 cod. civ., il ricorso è stato rigettato; la CTU è stata esclusa, non potendo supplire alle carenze istruttorie delle parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500 in favore dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *