Causa di servizio e pensione privilegiata: onere della prova e CTU esplorativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 374 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di causa di servizio, la sussistenza del rapporto di causalità o concausalità efficiente e determinante tra fatti di servizio e infermità costituisce la condizione fondamentale per accedere al trattamento pensionistico privilegiato. L’onere di provare l’infermità, i fatti di servizio e il nesso eziologico grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non operando in materia presunzioni legali o semplici. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, quando esprime giudizio congruamente motivato su attendibili elementi di fatto e supporto medico-scientifico, vincola il giudice contabile in assenza di critiche specifiche e fondate. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alle carenze probatorie delle parti né svolgere funzione esplorativa. La controversia sul riconoscimento della causa di servizio ai fini del futuro trattamento pensionistico appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, mentre la domanda di pagamento dell’equo indennizzo è devoluta al giudice del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Esercito ancora in servizio, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate — artrosi cervico-dorso-lombo-sacrale con riduzione dello spazio discale L4-L5 — ai fini della futura pensione privilegiata e dell’equo indennizzo, oltre all’invio a visita medica presso la competente commissione.
Il Ministero della difesa aveva emesso decreto negativo, recependo il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che aveva escluso la riconducibilità delle patologie al servizio, qualificandole come esito di processi degenerativi idiopatici ed endogeni. Il ricorrente lamentava la genericità di quel parere e la mancata considerazione delle molteplici attività operative svolte in patria e all’estero.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il giudice contabile ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti limitatamente all’accertamento della causa di servizio quale presupposto della futura pensione privilegiata, e ciò anche in assenza di contestuale domanda di condanna al trattamento pensionistico. Al contrario, la pretesa di equo indennizzo trova titolo nel rapporto di lavoro e appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, richiamandosi il consolidato orientamento di Cass. Sez. Un. n. 6997/2010, n. 19342/2008 e ord. n. 4325/2014.
Nel merito, la Corte ha ribadito che la causa di servizio presuppone un rapporto causale o concausale efficiente e determinante, che apporti un quid novi e un quid pluris rispetto alle cause ordinarie di insorgenza e progressione dell’infermità. Anche le patologie endogeno-costituzionali possono essere riconosciute dipendenti da causa di servizio, a condizione che senza il fatto di servizio l’infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa e che l’evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.
La Corte ha quindi ribadito l’operatività dell’onere della prova a carico del ricorrente, pur mitigato dal principio di prossimità: spetta a chi agisce prospettare e provare quali profili del servizio espletato — per natura, qualità o modalità di svolgimento — possano dispiegare attitudine causale o concausale all’ingenerarsi della patologia.
Esaminando la fattispecie, il giudice ha ritenuto il parere del Comitato di verifica congruamente motivato e condivisibile, non essendo stato oggetto di critiche specifiche e fondate. Il rapporto informativo non contestato evidenziava che il ricorrente aveva svolto attività prevalentemente amministrative, con l’ultima operazione all’estero risalente a oltre sette anni dalla stabilizzazione dell’infermità, e che la movimentazione manuale di carichi era avvenuta con la frequenza più bassa prevista. Il parere del consulente tecnico di parte non ha indicato in concreto la presenza dei fattori concausali prospettati nei fatti di servizio, né è stata fornita prova del pendolarismo e della sua efficienza patogenetica, mentre il Codice dell’ordinamento militare pone a carico del militare l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio.
La Corte ha infine escluso la necessità della consulenza tecnica d’ufficio, precisando che il rimedio istruttorio non può diventare un mezzo per supplire alle carenze probatorie delle parti né una indagine esplorativa alla ricerca di fatti non provati. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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