Inammissibile il ricorso di ottemperanza pensionistico senza previa diffida (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 32 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la previa diffida all’Amministrazione costituisce presupposto processuale del ricorso di ottemperanza, ai sensi dell’art. 218, comma 1, c.g.c.. La notifica della sentenza all’Amministrazione non può sostituire la formale messa in mora ad adempiere. Solo decorso il termine per la formazione del silenzio-rifiuto, o in caso di rifiuto espresso antecedente, l’interessato può introdurre il giudizio di ottemperanza. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione impedisce di ritenere sanata l’omessa diffida. Il ricorso proposto in assenza di tale presupposto è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, pensionato, ha agito in proprio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, proponendo ricorso di ottemperanza per l’esecuzione parziale e imprecisa della sentenza n. 337/23 della medesima Sezione. Oggetto del contendere erano l’importo della pensione di inabilità, gli arretrati e gli interessi legali.
L’INPS, sede di Como, non si è costituito in giudizio. Il ricorrente, comparso personalmente e liberamente interrogato all’udienza, ha ribadito le proprie ragioni. La causa è stata posta in decisione e definita con sentenza ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha rilevato in via preliminare che tra la documentazione allegata al ricorso non figura la diffida all’Amministrazione, né essa è menzionata nel ricorso. L’art. 218, comma 1, c.g.c. richiede espressamente che il ricorso di ottemperanza sia proposto “previa diffida”.
La giurisprudenza contabile, richiamata dal Giudice, ha più volte affermato che nel giudizio pensionistico permane la necessità della previa diffida e che il presupposto dell’ottemperanza è l’inadempimento dell’Amministrazione, da far constatare formalmente con una messa in mora. La notifica della sentenza non può sostituire tale formale atto. Solo la costituzione in giudizio dell’Amministrazione e l’accettazione del contraddittorio sul merito avrebbero potuto sanare la mancanza, circostanza che nel caso di specie non si è verificata. Il Giudice ha richiamato, tra le altre, Corte dei conti, Sez. III App. nn. 247/2017, 318/2017, 484/2017 e 559/2017 e Sez. Veneto n. 93/2020.
Alla luce di ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Giudice ha operato un richiamo analogico all’art. 153, lett. b), c.g.c., che prevede l’inammissibilità per la proposizione del ricorso su domande per le quali non si sia provveduto in sede amministrativa o non sia decorso il termine dalla notificazione all’Amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere. La soluzione è stata confermata con riferimento a Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Campania n. 750/2021, Sez. Giurisdiz. Valle d’Aosta n. 1/2023 e Sez. Giurisdiz. Lazio n. 48/2022.
Il richiamo all’art. 153, lett. b), c.g.c. è stato ritenuto pertinente anche perché la comunicazione di liquidazione provvisoria della pensione contestata dal ricorrente prevedeva la possibilità di ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione competente, entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 2 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Il Giudice ha pertanto dichiarato la contumacia dell’INPS e l’inammissibilità del ricorso, nulla disponendo sulle spese, avendo il ricorrente agito in proprio e non essendosi costituita l’Amministrazione.
Nota della Redazione
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