Debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 162 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale risponde a titolo di debito di custodia e deve rendere il conto giudiziale solo quando detenga i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione. Ove invece utilizzi in modo continuativo beni inventariati nel proprio ufficio, senza custodirli in magazzino, sussiste un mero debito di vigilanza, con obbligo di redazione di un conto amministrativo e non di resa del conto alla Corte dei conti. In difetto del presupposto del debito di custodia, il giudizio di conto è improcedibile per carenza dei requisiti normativamente previsti. Le irregolarità formali del conto depositato non ne determinano l’ammissibilità quando difetti il titolo stesso della resa.
Il Fatto
Un agente contabile in servizio presso un Comune, con qualifica di consegnatario di beni mobili, ha presentato il conto giudiziale relativo a un esercizio finanziario. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, con relazione d’irregolarità, ha rilevato che il conto non riguardava beni per i quali il medesimo avesse un debito di custodia in senso tecnico, bensì beni iscritti nell’inventario e costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’ente, verosimilmente in uso presso il settore di pertinenza.
Il magistrato ha quindi sottolineato che l’atto depositato è privo dei requisiti minimi idonei a individuare con esattezza i beni dati in consegna e custoditi, segnalando altresì l’assenza del visto di regolarità sul conto, la mancanza dell’atto di nomina, il mancato rispetto dei termini di deposito e l’omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno. Ha chiesto che il Collegio esaminasse preliminarmente l’ammissibilità e la procedibilità del conto. Il consegnatario ha comunicato di aver redatto e depositato il conto per errore, non sussistendo alcun debito di custodia ma solo un obbligo di vigilanza, e ha chiesto la declaratoria d’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che il conto è stato redatto su modello conforme a quello di legge, il modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, e indica il totale della consistenza al 1° gennaio, il carico, lo scarico e la consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale. Il dato formale, tuttavia, non è risolutivo.
Ai fini della decisione è necessario distinguere la figura del consegnatario con debito di custodia da quella del consegnatario con debito di vigilanza. Le due figure comportano obblighi differenti in relazione alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i soggetti interessati. Sul punto la Sezione richiama i propri precedenti in materia.
Occorre pertanto verificare se l’agente avesse in custodia i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione — nel qual caso sussisterebbero sia l’obbligo di custodia in senso tecnico sia l’obbligo di resa del conto giudiziale — oppure se fosse un mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore amministrativo di pertinenza, ipotesi in cui si configura un obbligo di vigilanza e di redazione di un conto amministrativo.
La Corte rileva che la gestione rendicontata non riguardava beni mobili o materie per i quali l’agente avesse un debito di custodia, bensì beni iscritti nell’inventario, costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’ente e in relazione ai quali era ravvisabile un mero debito di vigilanza. La circostanza è confermata dallo stesso consegnatario. La natura dei beni — in uso continuativo nell’ufficio di pertinenza, non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti — conforta tale conclusione.
Ne deriva l’assenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per carenza dei presupposti normativamente previsti. Il Collegio dichiara quindi improcedibile il giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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