Decadenza dal riscatto degli anni di laurea e tutela dell’affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 272 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di decadenza dal diritto al riscatto degli anni di laurea non è opponibile al pensionato quando il procedimento amministrativo, ritualmente avviato, è rimasto in evaso per inerzia dell’Amministrazione. L’istituto previdenziale, in ragione dell’asimmetria informativa che connota il rapporto con il pensionato, parte debole, non può invocare gli effetti decadenziali a proprio vantaggio. Un simile esercizio si pone in frizione con i principi di buona fede e correttezza, con la tutela del legittimo affidamento incolpevole e integra abuso del diritto processuale. Il giudice accerta il diritto al riscatto e condanna l’INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con contestuale recupero rateizzato delle somme dovute.

Il Fatto

Il ricorrente, collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 1° giugno 2013, aveva presentato istanza di riscatto degli anni di laurea fin dal 4 ottobre 1980. L’istanza era stata accolta con decreto del provveditore agli studi, che quantificava gli oneri in Lire 1.596.000. Il decreto non era mai stato notificato all’interessato, che non aveva potuto effettuare il pagamento. In sede di liquidazione del trattamento pensionistico non gli sono stati riconosciuti cinque anni di anzianità.

Il pensionato ha quindi chiesto il riconoscimento del diritto al riscatto e la condanna dell’INPS a perfezionare la procedura, trattenendo le somme dalla pensione e riliquidando il trattamento. L’Istituto si è costituito eccependo l’inammissibilità della domanda e, nel merito, la decadenza dal diritto per mancato pagamento nei termini.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Dalla documentazione emerge l’attivato diritto al riscatto degli anni di laurea, già riconosciuto con decreto del 1993. Il ricorrente, avuta notizia dell’accoglimento della domanda, nel 2013 ha comunicato all’Amministrazione la propria scelta sulle modalità di pagamento, confidando che il procedimento fosse portato a compimento dagli uffici competenti.

Il procedimento, ritualmente avviato e proseguito dal ricorrente, è rimasto in evaso. La sua infruttuosità è imputabile all’Amministrazione e non al pensionato. L’INPS ha eccepito la decadenza ma non ha fornito prova a sostegno dell’assunto: risultano depositate solo schermate video che richiamano una notifica intervenuta a mani nel 2013.

L’Istituto, in ragione del già intervenuto esercizio del riscatto, avrebbe potuto trattenere le esigue somme dovute dal trattamento pensionistico maturato, ma non lo ha fatto. Avrebbe potuto fornire informazioni più chiare al pensionato, parte debole del rapporto e in condizione di asimmetria informativa.

L’eccezione di decadenza non è asseverata. Il suo stesso invocare effetti decadenziali nelle circostanze del caso concreto contrasta con i principi di buona fede e correttezza e con la tutela del legittimo affidamento incolpevole, ai sensi dell’art. 1375 c.c. e dell’art. 1 legge n. 241/1990, da interpretarsi in prospettiva eurounitariamente orientata.

Tra INPS e pensionato sussiste una condizione di asimmetria informativa che l’Istituto non può sfruttare a proprio vantaggio. Il comportamento complessivo dell’INPS, stragiudiziale e processuale, integra un esercizio abusivo del diritto processuale. Al ricorrente deve essere permesso di effettuare il versamento. L’INPS è dunque tenuto a riliquidare il trattamento pensionistico tenendo conto dei cinque anni universitari e a procedere alle trattenute, curando una congrua rateizzazione. Sulle somme dovute si computano interessi e rivalutazione monetaria. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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