Cittadinanza, i precedenti penali del coniuge non bastano per il diniego (TAR Lazio n. 1430 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, l’esistenza di precedenti penali a carico di un familiare convivente del richiedente non giustifica di per sé il diniego. L’amministrazione deve verificare se il disvalore del fatto sia idoneo a trasmettersi oltre la sfera personale del condannato e a sovvertire il giudizio di inserimento nella comunità nazionale. Il diniego è illegittimo per difetto di istruttoria e illogicità quando omette tale valutazione e si fonda su pregiudizi penali non compiutamente individuati, a fronte di plurimi e univoci elementi che attestano il corretto inserimento del richiedente.

Il Fatto

Una cittadina straniera presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Nel corso dell’istruttoria emergeva che a carico del coniuge convivente risultavano diversi procedimenti penali per reati di particolare gravità, ritenuti dall’amministrazione espressione dell’inaffidabilità dell’ambiente familiare della richiedente.

Il Ministero dell’Interno negava la cittadinanza. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 6, 8 e 9 della legge n. 91/1992 e dell’art. 5, par. 3, CEDU, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. La ricorrente sosteneva che il coniuge era gravato in realtà da un unico precedente, definito con condanna al pagamento di una multa, e che la fattispecie non era idonea a fondare un giudizio di mancata integrazione dell’intero nucleo familiare. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza del 12 aprile 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso richiamando i principi affermati dal Cons. Stato n. 7003 dell’11 agosto 2025. Non è in discussione l’ampiezza del potere discrezionale dell’amministrazione in materia di cittadinanza, il cui esercizio resta soggetto a un sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo, pur limitato ai vizi corrispondenti alla latitudine della discrezionalità.

La censura investe non il merito della scelta, ma il modo in cui il potere è stato esercitato: sulla base di elementi non idonei e con valutazione illogica. La ricorrente vive in Italia da 22 anni, è madre di quattro figli, ha svolto ripetutamente attività lavorativa e non è mai risultata imputata né condannata. A fronte di questi univoci elementi di inserimento, l’amministrazione ha ritenuto ostativa la posizione penale del coniuge.

Il Collegio rileva che i pregiudizi richiamati nel provvedimento consistono in realtà in una sola e modesta condanna riportata dal coniuge e definita con il pagamento di una multa. Il provvedimento, inoltre, non individua compiutamente le fattispecie, limitandosi a un generico riferimento ai reati.

Sul piano del metodo, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, esemplificata dal TAR Lazio n. 2992/2023: non può automaticamente formularsi un giudizio di mancato possesso delle condizioni per il rilascio della cittadinanza per fatto altrui. Occorre valutare correttamente e logicamente se il fatto sia idoneo a trasmettere il proprio disvalore oltre la sfera personale del condannato, al punto da porre in discussione il rilievo dei plurimi e univoci elementi di inserimento. Il ragionamento induttivo di tipo probabilistico, orientato al criterio del “più probabile che non”, è ammesso solo quando il diniego trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Nel caso di specie è mancata del tutto una simile valutazione. L’affermazione posta a fondamento del provvedimento nulla evidenzia sulla potenzialità trasmissiva del disvalore rispetto a terzi, tale da sovvertire il giudizio di pieno inserimento risultante dai fattori personali documentati. Il ricorso è pertanto accolto ai fini del riesame secondo le coordinate ermeneutiche indicate. Le spese sono compensate per la particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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