Revoca porto d’armi e divieto detenzione: l’atteggiamento elusivo dopo il ferimento legittima la prognosi di inaffidabilità (TAR Molise n. 287 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenze per il porto d’armi e di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, gli artt. 11, 39 e 43 TULPS attribuiscono all’Amministrazione un potere ampiamente discrezionale, finalizzato a una prognosi di non abuso delle armi fondata sul criterio del “più probabile che non”. Il provvedimento interdittivo non richiede una motivazione particolarmente analitica ed è legittimamente adottato anche in assenza di un accertato abuso, potendo l’Amministrazione valorizzare fatti di reato e vicende personali oggettivamente sintomatici di inaffidabilità. La condotta elusiva e non collaborativa tenuta dal soggetto dopo un incidente di caccia, tale da intralciare le investigazioni, è di per sé sufficiente a fondare il giudizio negativo, a prescindere dall’esito del giudizio penale. Se l’atto è plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sorreggerlo in sede giurisdizionale, rendendo superfluo l’esame delle censure relative alle altre motivazioni.
Il Fatto
Un cacciatore impugnava il divieto definitivo di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e la revoca della licenza di porto d’armi uso caccia, disposti rispettivamente dal Prefetto e dal Questore di Isernia. I provvedimenti traevano origine dalla partecipazione dell’interessato a una battuta di caccia al cinghiale svolta in periodo non consentito e in un’area protetta, durante la quale un cacciatore era rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco. Il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti, negando la partecipazione alla battuta e lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto l’estromissione del Ministero della Difesa, carente di legittimazione passiva, e ha respinto l’istanza istruttoria, ritenendo gli atti acquisiti sufficienti per la decisione. Nel merito, il Collegio ha richiamato i consolidati principi in materia: la licenza di porto d’armi può essere revocata a soggetti che non diano affidamento di non abusare delle armi, anche sulla base di fatti isolati e di situazioni personali non aventi rilevanza penale, non essendo necessario un oggettivo e già accertato abuso. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto la motivazione dei provvedimenti impugnati adeguata e non illogica. Pur non essendo dirimente l’accertamento della partecipazione alla battuta di caccia, è emerso un dato incontestato e decisivo: appresa la notizia del ferimento, nessuno dei cacciatori collegati sulla stessa frequenza radio ha chiamato tempestivamente i soccorsi, e il ferito è stato abbandonato al Pronto Soccorso da un accompagnatore che non si è fatto identificare. Tale contegno ha integrato l’addebito di “atteggiamento negativo, idoneo ad eludere e fuorviare le investigazioni”, che è stato ritenuto di per sé sufficiente a sorreggere il giudizio di inaffidabilità soggettiva.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di provvedimenti plurimotivati, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a far resistere l’atto alle censure, con assorbimento delle doglianze relative alle altre motivazioni. La condotta omissiva successiva al ferimento è stata considerata ragionevole e logica base per la revoca, poiché da chi è autorizzato all’uso delle armi è lecito attendersi un contegno improntato a diligenza e senso di responsabilità in una situazione di emergenza. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per le eccezionali ragioni di legge.
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Nota della Redazione
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