Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Toscana n. 1309 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla Carta elettronica del docente accertato con sentenza del giudice ordinario del lavoro, passata in giudicato, è eseguibile dinanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione scolastica è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal Collegio; decorso inutilmente tale termine, va nominato il Commissario ad acta per il compimento degli adempimenti occorrenti. La mancata corresponsione al difensore delle spese di lite non esime l’Amministrazione dall’obbligo di esecuzione, poiché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico annuo della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in sentenza, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato.

Non essendo stata data esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il ricorso è solo parzialmente fondato e pertanto meritevole di accoglimento. Non risulta dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto al ricorrente; a nulla rileva la mancata corresponsione al difensore delle spese di lite.

Sul punto il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Vengono citate in proposito T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 5192 del 2022, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, n. 2491 del 2021 e T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 79 del 2020.

Il Collegio ha inoltre escluso l’esistenza di ostacoli normativi alla corresponsione, essendo il titolo esecutivo stato notificato all’organo competente alla liquidazione e risultando ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto ed è stato dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la Carta docente con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti. All’Amministrazione è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Il Collegio ha nominato il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) quale Commissario ad acta, affinché, ove il termine di trenta giorni decorra infruttuosamente, provveda agli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, se del caso valendosi del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre IVA e CAP, seguono la soccombenza e sono attribuite ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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