Ricorso avverso provvedimento provvisorio di pensione è ammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 561 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento provvisorio di liquidazione della pensione. L’art. 153, comma 1, lett. a), cod. giust. cont. sanziona con l’inammissibilità solo la domanda che impugni la parte del provvedimento per cui l’amministrazione abbia fatto espressa riserva di ulteriore pronuncia, evenienza che non ricorre quando il procedimento amministrativo sia esaurito. La disposizione non riproduce l’abrogato art. 64 R.D. n. 1214/1934, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, che precludeva il ricorso contro la liquidazione provvisoria. Il provvedimento provvisorio è dunque immediatamente lesivo e legittima l’interesse al ricorso, quand’anche venga successivamente sostituito dal provvedimento definitivo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1° novembre 2019, ha impugnato il provvedimento provvisorio di liquidazione dolendosi dell’erronea quantificazione delle quote di pensione. Ha dedotto l’errata applicazione della retribuzione media, dei coefficienti di moltiplicazione e del coefficiente di trasformazione, assumendo un trattamento annuo lordo superiore a quello corrisposto.
Rimasta inevasa l’istanza amministrativa, il ricorrente ha convenuto in giudizio l’Istituto previdenziale chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e la condanna al pagamento delle differenze. L’INPS ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda, trattandosi di provvedimento di natura provvisoria, e nel merito ha rivendicato la correttezza dei conteggi, dando atto di una rettifica con adeguamento del trattamento in misura superiore.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Il resistente ritiene la previsione del codice di rito sovrapponibile alla vecchia disciplina dell’art. 64 R.D. n. 1214/1934, che escludeva il ricorso contro la liquidazione provvisoria della pensione. Il giudice ritiene l’interpretazione erronea.
Sotto il vigore di quella disciplina, come affermato dalla sentenza n. 7/2011 delle Sezioni riunite, l’interessato poteva impugnare solo l’atto definitivo. La disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima con la sent. n. 38/1972 per violazione degli artt. 32, 24 e 113 Cost. e, con la successiva ordinanza n. 524/1990, ne è stata sancita l’inapplicabilità all’intera disposizione, con conseguente ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento provvisorio.
L’art. 153, comma 1, lett. a), c.g.c., in continuità con l’abrogato art. 71, comma 1, lett. a), R.D. n. 1038/1933, limita l’inammissibilità alle sole domande per cui l’amministrazione abbia fatto espressa riserva di ulteriore pronuncia, tipicamente quando il procedimento amministrativo è ancora in corso, e non si estende ai ricorsi avverso i provvedimenti di pensione provvisoria.
Nel caso concreto tale fattispecie non ricorre: l’atto di liquidazione, quand’anche provvisorio, espone in calce la facoltà di esperire ricorso giurisdizionale nei termini di legge. Il provvedimento è immediatamente lesivo e ha fatto emergere l’interesse al ricorso, quand’anche sia stato poi sostituito dal nuovo provvedimento di liquidazione.
Nel merito il ricorso è infondato. Il ricorrente non elabora conteggi completi e analitici, non indicando nemmeno i corretti coefficienti o moltiplicatori applicabili. La legge n. 335/1995, nel passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, ha salvaguardato chi poteva far valere contributi versati prima del 1996, con metodo misto e tre quote. Dai prospetti di liquidazione non emergono ictu oculi elementi di errata applicazione dei criteri di legge; il coefficiente di trasformazione invocato dal ricorrente non è applicabile al caso, come si evince dalla Tabella A allegata alla stessa legge. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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