Giurisdizione contabile sul mero accertamento della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 564 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti anche la sola domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto indefettibile del futuro trattamento pensionistico privilegiato, senza che sia necessaria la contestuale domanda di condanna al pagamento della pensione. Il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio ha natura di atto endoprocedimentale e, in quanto privo di autonoma efficacia lesiva, non è autonomamente impugnabile. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Il Fatto

Un Maggiore degli Alpini ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia al piede destro, lamentata come conseguenza di un infortunio occorso nel corso di una missione all’estero e dei disagi connessi al servizio reso. La Commissione Medica Ospedaliera ha dichiarato l’infermità non ascrivibile a categoria. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso parere negativo e il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza di equo indennizzo.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con iscrizione alla connessa categoria, invocando in via istruttoria una consulenza medico legale. Entrambe le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione; il solo Ministero dell’Economia, per il tramite del Comitato, ha eccepito anche il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le Amministrazioni sostengono che il petitum sarebbe diretto in via esclusiva all’annullamento del diniego della causa di servizio, senza alcun collegamento con la materia pensionistica. L’eccezione è priva di pregio.

Il Giudice richiama l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui è devoluta alla giurisdizione contabile non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento privilegiato (Cass. Sez. un., ord. n. 4325/2014). Nel caso di specie il ricorrente ha formulato conclusioni di natura accertativa sulla sussistenza del nesso di causalità tra servizi resi e patologie sofferte: non può negarsi al personale in attività una pronuncia giudiziale sul presupposto del diritto alla pensione privilegiata.

Quanto alla seconda eccezione, il Collegio ne afferma la fondatezza. La costante giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, sentenza 25/A/2024) riconosce ai pareri degli organi tecnici deputati alla valutazione medico legale la natura di atto endoprocedimentale, funzionale al completamento del procedimento amministrativo. Tale natura esclude l’autonoma impugnabilità e l’immediata efficacia lesiva. Il difetto di legittimazione passiva, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado con il solo limite del giudicato, sussiste quando la parte resistente non sia il soggetto nei cui confronti l’azione debba essere esercitata in virtù delle norme che regolano il rapporto dedotto. Va disposta pertanto l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel merito, la Corte ravvisa la natura tecnica della fattispecie. Ritiene necessario acquisire motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico e ordina all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute di esprimersi, previa visita diretta del ricorrente, sull’ascrivibilità delle patologie a categoria utile a pensione privilegiata, con facoltà per le parti di farsi assistere da un consulente di fiducia. Ogni ulteriore giudizio sul rito e sul merito resta sospeso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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