Responsabilità contabile e bis in idem sulla gestione del contenzioso tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 47 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il divieto di bis in idem impedisce di riproporre una domanda che, ferma l’identità dei soggetti e del fatto dannoso, si fondi su una mera riqualificazione giuridica della medesima condotta già sottoposta allo scrutinio del giudice. Il perimetro dello scrutinabile si cristallizza con la decisione, salvo fatti nuovi o dolosamente occultati, e la causa petendi va riferita alla ragione della richiesta, comprendendo tutte le qualificazioni configurabili al momento della formulazione della domanda. La colpa grave del difensore dell’ente non è configurabile in presenza di un concreto contrasto giurisprudenziale sulla questione e di obblighi tecnici concomitanti facenti capo ad altri soggetti. Il termine di prescrizione dell’azione decorre dalla manifestazione del danno, che per la mancata entrata coincide con la definitiva inesigibilità del credito.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società affidataria del servizio di riscossione dei tributi locali, la mandataria capogruppo del relativo raggruppamento temporaneo, un dirigente dell’ente e l’avvocato del Comune. Si contestava un danno erariale di oltre 197.962 euro per mancate entrate tributarie, derivante dall’omessa tempestiva notificazione di atti impositivi e dalla mancata costituzione nei giudizi tributari, con conseguente soccombenza dell’ente.

La notizia di danno muoveva da una precedente sentenza della stessa Sezione, che aveva già respinto la domanda risarcitoria nei confronti del dirigente e del raggruppamento. I convenuti hanno eccepito la violazione del giudicato, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza della colpa grave, invocando il contrasto giurisprudenziale sull’effetto scissorio della notifica.

La Motivazione della Corte

La Sezione distingue due gruppi di posizioni. Nei confronti del dirigente e del raggruppamento la domanda è inammissibile. In un precedente giudizio gli stessi soggetti erano stati convenuti per il danno da mancata entrata conseguente a negligenza nella notifica di atti impositivi, poi sfociata nei medesimi contenziosi tributari.

Il pubblico ministero sosteneva una causa petendi distinta, incentrata sul danno da perdita di chance per non aver coltivato in giudizio le ragioni dell’ente. Il collegio non condivide tale tesi: la vicenda odierna è incentrata sul riverbero processual-tributario dello stesso fatto storico, e la diversa prospettazione costituisce una mera riqualificazione della condotta già scrutinata.

Il divieto di bis in idem, pur espressamente previsto in ambito penale dall’art. 649 cod. proc. pen., permea l’ordinamento processuale e protegge la certezza delle posizioni giuridiche e l’intangibilità del giudicato. Nella giustizia contabile trova riscontro nell’art. 177 e nell’art. 202, comma 1, lett. g), del c.g.c., oltre che nell’art. 2909 cod. civ. La causa petendi, intesa come ragione della richiesta, è data dalla natura antidoverosa della condotta e dal danno, e la sua valutazione contempla tutte le qualificazioni configurabili sui fatti noti.

Deciso il punto, si cristallizza il perimetro dello scrutinabile, come conferma l’art. 83, comma 3, del c.g.c. Il collegio richiama, in senso conforme, la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sentenza n. 93/2021, e la Sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 119/2023.

Quanto all’avvocato dell’ente, entrambe le eccezioni preliminari sono respinte. Non sussiste violazione del giudicato, perché ella non è stata parte del giudizio precedente né destinataria di invito a dedurre o di altro atto di vaglio. La prescrizione decorre non dalla mancata costituzione, ma dal momento della definitiva inesigibilità dell’entrata, secondo le Sezioni riunite (sentenze n. 7/2000, n. 5/2007 e n. 14/2011) e la sentenza n. 53/2021 della Sezione.

Nel merito, la domanda è infondata. In virtù dell’accordo con l’ente, al concessionario spettava la gestione dell’accertamento e della riscossione, ed egli era parte del processo tributario ex art. 10, d.lgs. n. 546/1992. Le relazioni di supporto tecnico del Settore risorse non risultano trasmesse. La colpa grave non raggiunge la soglia della macroscopica negligenza, anche perché la stessa parte attrice aveva in precedenza prospettato una condotta conforme all’orientamento opposto, il che conferma la concreta incertezza interpretativa. La domanda è respinta e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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