Polizia penitenziaria: aliquota 2,44% solo dal 2022, non retroattiva (Corte dei Conti Sez. II App. n. 69 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estensione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 alle forze di polizia a ordinamento civile, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, trova la sua fonte esclusiva nell’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021 e non costituisce interpretazione autentica della disciplina previgente. Ne consegue che la riliquidazione della quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto opera solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, restando preclusa ogni pretesa retroattiva. La copertura finanziaria prevista dal comma 102, pur calcolata includendo l’onere del personale cessato entro il 2021, conferma la decorrenza indicata e non ne amplia l’efficacia temporale. Sulla quota così rideterminata spettano, da ciascuna data di maturazione, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Un ex assistente capo della Polizia penitenziaria, collocato in quiescenza il 18 dicembre 2018 con un’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di anni sedici e mesi quattro e complessiva superiore a venti anni, ha chiesto la rideterminazione della quota retributiva della pensione mediante l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS aveva invece applicato l’aliquota del 35% di cui all’art. 44 del medesimo decreto.
La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con la sentenza n. 177/2022, aveva respinto il ricorso, escludendo che l’art. 54 trovasse applicazione per un appartenente a un Corpo civile e ritenendo irrilevante il principio di equiparazione economica delle forze di polizia. Il lavoratore ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 anche in relazione all’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021 e sostenendone l’efficacia retroattiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda centrale d’appello ha ritenuto l’appello parzialmente fondato. Il Collegio muove da un dato letterale: solo con la legge di bilancio 2022 il legislatore ha esteso l’art. 54, nell’interpretazione resa dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1 e 12 del 2021, anche alle forze di polizia a ordinamento civile inserite nel sistema misto, estensione in precedenza preclusa.
La Corte esclude in modo netto la qualificazione dell’intervento come interpretazione autentica. L’intento perseguito è perequativo: colmare la disparità di trattamento emersa proprio dalle pronunce delle Sezioni riunite, valorizzando la specificità riconosciuta al Comparto Sicurezza e Difesa dall’art. 19 della legge n. 183/2010. La scelta normativa, dunque, innova l’ordinamento e non chiarisce retroattivamente una disciplina preesistente.
A conferma, il Collegio richiama il comma 102, che programma lo stanziamento di spesa solo a decorrere dal 2022. La circostanza che la copertura finanziaria includa anche l’onere del personale cessato entro il 2021 non estende l’efficacia della norma al passato: essa vale a finanziare la riliquidazione di quel personale, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Nello stesso senso si è espressa l’INPS nella circolare n. 44 del 23 marzo 2022.
Il percorso argomentativo è suggellato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023, che, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990 sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., ha precisato come lo jus superveniens debba avere applicazione non retroattiva, operando la riliquidazione solo dal rateo di gennaio 2022.
In linea con l’orientamento consolidato della Sezione, è stato quindi riconosciuto il diritto dell’appellante all’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo, del coefficiente annuo del 2,44% a decorrere dal 1° gennaio 2022, con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna data di maturazione, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate in ragione dell’assoluta novità della questione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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