Controllo sulle spese elettorali: rendiconti e dichiarazioni di assenza di spese (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 115 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 12 della l. n. 515/1993, verifica la conformità dei consuntivi delle liste che hanno partecipato alle campagne elettorali amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’esame riguarda l’ammissibilità delle spese ai sensi dei commi 1 e 2 della l. n. 515/1993, la loro connessione diretta o indiretta con le finalità elettorali e il rispetto dei principi di inerenza e congruità sotto il profilo temporale. La presentazione di una dichiarazione attestante l’assenza di entrate e di spese, resa ai sensi del comma 2 della l. n. 441/1982 e del d.P.R. n. 445/2000, integra l’adempimento dell’obbligo di comunicazione. Preso atto dell’adempimento, il Collegio dispone la trasmissione di copia della deliberazione al presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali per le elezioni amministrative 2024, costituito presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio con decreto presidenziale n. 37 del 18 luglio 2024, ha esaminato la documentazione relativa alle liste che hanno partecipato alle elezioni comunali nel Comune di Civitavecchia.

I rendiconti delle diciassette liste sono stati trasmessi dai rispettivi rappresentanti in date comprese tra l’8 luglio e il 26 settembre 2024. A seguito delle integrazioni documentali richieste, il Collegio ha constatato che tredici liste non hanno prodotto rendiconti, ma soltanto dichiarazioni attestanti l’assenza di entrate e di spese; le restanti quattro liste hanno presentato regolare rendiconto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, della l. n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del d.l. n. 91/2014, convertito dalla l. n. 116/2014, che attribuisce a un Collegio presso la Sezione regionale di controllo il controllo sui consuntivi delle spese dei partiti, movimenti politici e liste per la partecipazione alle campagne elettorali amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il parametro operativo è fornito dall’art. 12 della l. n. 515/1993 e dai primi indirizzi interpretativi della Sezione delle autonomie.

L’esame ha riguardato la conformità delle spese sostenute in base alla tipologia di quelle ammissibili, la sussistenza della connessione diretta o indiretta con le finalità elettorali e il rispetto dei principi di inerenza e di congruità sotto il profilo temporale.

Il Collegio ha quindi verificato la regolarità delle comunicazioni pervenute. Per le liste che non hanno prodotto un rendiconto, la documentazione trasmessa consiste in dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 della l. n. 441/1982 e del d.P.R. n. 445/2000, attestanti l’assenza di entrate e di spese. Tale modalità è stata ritenuta idonea a integrare l’adempimento dell’obbligo di comunicazione, in quanto espressiva della mancanza di movimentazione finanziaria della campagna elettorale.

Preso atto dell’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte delle liste, il Collegio ha disposto, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993, che copia della deliberazione sia trasmessa al presidente del Consiglio comunale di Civitavecchia. La trasmissione dell’atto all’organo consiliare costituisce l’esito procedimentale tipico del controllo, non essendo emerse irregolarità tali da richiedere ulteriori determinazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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