L’ingiunzione fiscale non impugnata rende inammissibile il ricorso per carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 172 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910 è atto complesso che cumula natura di titolo esecutivo, atto di precetto e atto amministrativo, espressione del potere di autotutela esecutiva dell’amministrazione creditrice. La mancata opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica determina il consolidamento dell’ingiunzione e l’irretrattabilità del credito, con conseguente formazione del titolo esecutivo non più contestabile. La circostanza che il creditore sia già munito di titolo esecutivo anteriore all’instaurazione del giudizio fa venir meno l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo contabile ex art. 7, comma 2, C.G.C., requisito rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado: la domanda diretta all’accertamento del credito è pertanto inammissibile per carenza del requisito di cui all’art. 100 c.p.c., non potendo l’eventuale sentenza di accoglimento conseguire alcun vantaggio obiettivo per la parte già titolare del titolo esecutivo.
Il Fatto
La Provincia di Caserta ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte dei conti il Comune di Baia e Latina per sentir accertare il proprio diritto al pagamento della somma di € 14.547,6199 a titolo di quota provinciale della TARSU per l’annualità 2012, dovuta ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 195/2009, convertito nella legge n. 26/2010. Il giudizio è stato riassunto a seguito della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 426/2024 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti.
La Provincia ha dedotto l’inadempimento del Comune, già destinatario dell’ordinanza-ingiunzione n. 0054483/2018 emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 e rinotificata in data 4/2/2025, per il recupero della quota di competenza provinciale della TARSU/TIA relativa all’annualità 2012. La domanda è stata proposta in via principale per l’accertamento del credito, in via subordinata ex art. 2041 c.c. per indebito arricchimento e, in ogni caso, per responsabilità del Comune per omessa riscossione e omesso riversamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile ai sensi dell’art. 172, lett. d), C.G.C., quale categoria aperta e residuale destinata ad accogliere le azioni “atipiche” in materia di contabilità pubblica, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e di legittimità (Cass. Sez. Un. Civ., ord. n. 5569/2023) in tema di controversie di dare-avere tra pubbliche amministrazioni. La Corte ha invece escluso la giurisdizione contabile sulla subordinata domanda di indebito arricchimento, non inerendo all’esercizio di poteri pubblicistici e appartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il dictum di Corte cost. n. 204/2004.
Quanto alla legittimazione passiva del Comune, la Corte ha richiamato il principio già affermato dalla Sezione II d’Appello nella sentenza n. 209/2025: l’affidamento della riscossione a un concessionario non determina un mutamento della titolarità del potere impositivo, che resta in capo all’ente locale, né altera il rapporto obbligatorio intercorrente tra Comune e Provincia, derivante dall’art. 11, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 195/2009.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’ordinanza-ingiunzione n. 54483 del 6/11/2018 non è stata oggetto di opposizione da parte del Comune nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 3 del R.D. n. 639/1910. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. Sez. II Civ. sent. n. 32989/2025), il consolidamento dell’ingiunzione per mancata opposizione determina l’irretrattabilità del credito e la formazione del titolo esecutivo, non più contestabile dal debitore.
Da tale premessa il Collegio ha tratto la conseguenza decisiva: la Provincia, essendo già in possesso di un titolo esecutivo idoneo alla realizzazione forzata del credito, avrebbe potuto agire in via esecutiva senza necessità di instaurare un giudizio di cognizione. L’eventuale sentenza di accoglimento non avrebbe infatti conseguito alcun risultato utile giuridicamente apprezzabile non ottenibile senza l’intervento del giudice, con conseguente carenza di interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, compensando le spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, C.G.C., trattandosi di definizione del giudizio su questione pregiudiziale.
Nota della Redazione
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