Danno da disservizio per utilizzazione illegittima di DSGA e dolo eventuale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 14 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno da disservizio, la mera illegittimità degli atti non integra di per sé la responsabilità amministrativa, ma costituisce elemento sintomatico della stessa ove determini conseguenze patrimoniali negative per l’erario. L’utilizzazione di un DSGA presso una sede diversa dall’istituto scolastico di titolarità, in assenza del presupposto della soprannumerarietà richiesto dagli artt. 12 e 13 del CCNI dell’8 luglio 2020, e per lo svolgimento di prestazioni qualitativamente inferiori a quelle previste dall’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, configura un danno erariale consistente nella retribuzione di valore superiore a quello delle prestazioni realmente rese. L’elemento soggettivo deve essere valutato con giudizio complessivo e di sintesi: la reiterata consapevolezza dell’illegittimità, desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti, integra il dolo quale previsione e volizione dell’evento dannoso.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha citato a giudizio la dirigente pro tempore di un Ufficio d’Ambito Territoriale, contestandole un danno da disservizio quantificato in euro 73.310,58 in danno del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il pregiudizio sarebbe derivato dall’assegnazione temporanea di due D.S.G.A. presso l’Ufficio, con conseguente scopertura degli istituti scolastici di titolarità e necessaria sostituzione mediante scorrimento delle graduatorie, oltre che dall’erogazione delle indennità di direzione.
Il giudice di primo grado ha respinto la domanda, escludendo la sussistenza di un pregiudizio concreto causalmente dipendente dalle condotte contestate, e ha ritenuto che il progetto socioeducativo al quale le due funzionarie erano state destinate fosse stato almeno in parte attuato. La Procura ha proposto appello, articolando motivi sulla motivazione insufficiente, sull’insussistenza del danno e sull’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla riserva di amministrazione. L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, sancita dall’art. 1 della legge n. 20 del 1994, non sottrae l’attività amministrativa a ogni controllo: la Corte dei conti può accertarne la conformità a legge anche sotto il profilo funzionale, in termini di proporzionalità, economicità ed efficacia.
Sul merito, il Collegio ha rilevato che dagli atti emerge con chiarezza l’illegittimità delle utilizzazioni disposte. Gli artt. 12 e 13 del CCNI dell’8 luglio 2020 subordinano l’utilizzazione di un DSGA in una sede diversa dall’istituto scolastico al requisito della soprannumero, pacificamente mancante nel caso in esame, poiché le due funzionarie sono state sostituite nelle sedi di rispettiva assegnazione. Neppure risulta attivato il tavolo di regia del progetto e i documenti richiamati a difesa appaiono rivolti ad apprezzare l’iniziativa in sé, senza elementi significativi sul grado di attuazione.
Il Collegio ha quindi ricostruito il danno da disservizio come effetto patrimoniale negativo dell’agire, distinguendo la mancata resa del servizio, il disservizio in senso stretto e il servizio apparente. Nel caso concreto, le prestazioni svolte presso l’Ambito Territoriale risultano non corrispondenti per difetto rispetto a quelle previste dall’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001: quota parte della retribuzione da DSGA ha remunerato prestazioni di valore inferiore, integrando un danno certo, attuale e concreto.
La Corte ha escluso dal risarcimento la posta relativa alle retribuzioni dei sostituti, avendo queste conseguito un risultato adeguato, e ha confermato la condanna limitatamente alle indennità di direzione, quantificate in euro 11.662,29 e ridotte a seguito del recupero di euro 3.914,01, con condanna finale a euro 9.196,45 oltre interessi. Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ha ravvisato il dolo nella “cecità volontaria” della dirigente, che ha reiteratamente ignorato le segnalazioni e disatteso le indicazioni del superiore gerarchico. La conseguenza patrimoniale negativa è stata ritenuta effetto giuridico diretto e normale della decisione illegittima, previsto e voluto.
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Nota della Redazione
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