Conto giudiziale improcedibile senza attestazione di parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 64 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale trasmesso privo dell’attestazione di parifica è improcedibile. La parificazione costituisce una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti con le scritture detenute dall’Amministrazione, e rappresenta condizione per l’esame del conto ai sensi dell’art. 140, comma 1, c.g.c. La sua mancanza integra un difetto del presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di conto, rilevabile dal Collegio anche su segnalazione del magistrato istruttore e condivisa dal rappresentante del Pubblico Ministero. Il giudice contabile non può esaminare nel merito il conto in assenza di tale attestazione.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale dell’economo di un Comune, relativo all’esercizio finanziario 2020, reso dal Segretario generale reggente a causa della prolungata assenza del soggetto che vi era tenuto, assente da lungo periodo per motivi di salute.
Il magistrato designato all’esame del conto, con apposita relazione, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., evidenziando che il conto doveva ritenersi improcedibile perché privo dell’attestazione di parifica. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha condiviso le perplessità segnalate dal magistrato istruttore e ha chiesto dichiararsi improcedibile il conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale trasmesso privo dell’attestazione di conformità dello stesso con le scritture detenute dall’Amministrazione. La questione riguarda dunque un presupposto processuale, non il merito della gestione.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile, secondo cui la parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti con le scritture detenute dall’Amministrazione (SS.RR. in sede consultiva, delib. n. 4/2020). Ha inoltre ricordato che il visto di regolarità costituisce condizione per l’esame del conto ai sensi dell’art. 140, comma 1, c.g.c. (Sez. giurisd. Veneto n. 92 del 2022).
Il Procuratore regionale aveva richiamato, a sostegno della tesi dell’improcedibilità, gli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, c.g.c., nonché l’art. 618 del R.D. n. 827 del 1924, qualificando l’attestazione di parifica come imprescindibile presupposto processuale per l’instaurazione del giudizio di conto.
Su questa base il Collegio ha ritenuto che la mancanza dell’attestazione impedisca l’esame del conto e ne ha dichiarato l’improcedibilità. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e nulla è stato disposto per le spese.
Nota della Redazione
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