Coefficiente 2,44% quota retributiva anche per militari sotto 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 292 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Il principio, affermato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM per i militari con anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni alla predetta data, è esteso dalla Sezioni riunite n. 12/2021/QM anche ai militari con anzianità inferiore a quindici anni. L’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile al di fuori del contesto di riferimento, per evitare la duplicazione della valorizzazione dei trattamenti.
Il Fatto
Un militare della Marina Militare, in quiescenza dal 6 ottobre 2019 con un’anzianità complessiva superiore a venti anni, di cui sette anni, otto mesi e undici giorni maturati al 31 dicembre 1995, agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in composizione monocratica, respingeva il ricorso, ritenendo non estensibili ai militari con anzianità inferiore a quindici anni i principi fissati dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM. Proponeva appello il militare, che richiamava la successiva Sezioni riunite n. 12/2021/QM e chiedeva la riliquidazione con l’aliquota annua del 2,445%. L’INPS eccepiva l’infondatezza del gravame, osservando che il ricalcolo sarebbe stato possibile solo nei limiti del coefficiente del 2,44%.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara fondato il gravame e aderisce all’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite. La questione sottoposta riguarda la modalità di calcolo della quota retributiva della pensione mista per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità utile e con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995.
La Sezioni riunite n. 1/2021/QM aveva già escluso che l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 operasse al di fuori del proprio contesto di riferimento, ritenendo che la quota retributiva vada determinata con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995. Tale soluzione ermeneutica, osserva il Collegio, pone al riparo dal rischio di duplicazione della valorizzazione dei trattamenti, evitando che il medesimo periodo di servizio sia valorizzato due volte, nella quota retributiva e nel montante contributivo.
La Sezione d’appello rileva che i principi della pronuncia nomofilattica sono stati estesi, con la successiva Sezioni riunite n. 12/2021/QM, anche ai militari collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a venti anni ma inferiore a quindici anni alla data del 31 dicembre 1995. Il Collegio richiama la pacifica giurisprudenza delle Sezioni di appello che ha recepito tale percorso argomentativo.
Conseguentemente la Corte accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto dell’appellante alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Dalla maturazione di ciascun rateo arretrato è liquidata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo.
Le spese sono integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato luogo alla pronuncia nomofilattica intervenuta solo dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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