Anticipazioni illegittime alla società sportiva e responsabilità erariale degli amministratori (Corte dei Conti Sez. III App. n. 136 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui la giunta comunale dispone anticipazioni di contributi in favore della società concessionaria della gestione degli impianti sportivi, in deroga alle convenzioni che le subordinano alla previa presentazione di preventivi di spesa e alla successiva rendicontazione, integrano danno erariale certo, concreto e attuale, già al momento dell’erogazione e a prescindere dalla conclusione del procedimento di liquidazione a saldo. La responsabilità amministrativo-contabile è personale e va graduata in base al contributo causale e alla colpa grave di ciascun agente. Il potere riduttivo del giudice contabile consente di porre a carico dei responsabili solo una quota del pregiudizio, tenendo conto di circostanze oggettive e soggettive, tra cui la pressione della comunità amministrata e il mancato vaglio degli organi di vertice.
Il Fatto
La vicenda riguarda le erogazioni disposte dal Comune di Celano in favore della società calcistica concessionaria della gestione di due impianti sportivi comunali, per le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015. La procura regionale della Corte dei conti ha contestato agli amministratori comunali, al commissario straordinario e alla dirigente del servizio finanziario un pregiudizio per indebite erogazioni di contributi, quantificato in oltre 75.910,47 per la prima stagione e in 62.580,94 per la seconda.
Con la sentenza n. 53/2022 la Sezione giurisdizionale regionale aveva prosciolto gli amministratori e il commissario, condannando solo il responsabile del procedimento tecnico per la stagione 2013/2014. Avverso tale decisione hanno proposto appello principale la procura regionale e appello incidentale il predetto dirigente.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione centrale ha escluso che la precedente sentenza n. 133/2018, passata in giudicato, potesse spiegare effetti vincolanti nel giudizio odierno. Quella decisione riguardava esclusivamente la stagione 2012/2013 e parti diverse; rispetto ai terzi essa può valere solo come argomento di prova, non vincolante ma utile al giudice. La responsabilità dei soggetti non evocati in quel giudizio va pertanto accertata autonomamente.
Nel merito la Corte ha ritenuto che il Comune abbia trasferito fondi alla società sportiva travalicando i limiti dell’art. 15 delle convenzioni, che consentivano la partecipazione comunale ai soli costi di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti, correttamente documentati a preventivo e a consuntivo. Le anticipazioni ordinarie e straordinarie sono state invece disposte sulla base di una prassi illegittima, senza la previa presentazione degli specifici preventivi di spesa richiesti dalla convenzione.
Quanto al danno, la Sezione ha affermato che esso è certo, concreto e attuale già con le anticipazioni deliberate e pagate, e non già con la liquidazione del saldo. La mancata conclusione del procedimento di liquidazione a saldo per la stagione 2014/2015, o la pendenza delle verifiche disposte con la deliberazione n. 127/2018, non incidono sull’esistenza del pregiudizio, ma al più sulla sua successiva emendabilità.
Il Collegio ha poi ritenuto non implausibile la ricostruzione della Guardia di finanza e ha respinto la richiesta di consulenza tecnica. Ha però rideterminato il quantum in ragione di circostanze oggettive: il margine di incertezza sulle spese ammissibili, irregolarità documentali sanabili, i vantaggi conseguiti dalla comunità. Ha quindi determinato il pregiudizio in 45.546,28 per la stagione 2013/2014 e in 37.548,56 per la 2014/2015, pari al 60% del danno contestato.
Infine, la Corte ha escluso la colpa grave del commissario straordinario, che si era limitato a correggere un errore di calcolo, e ha confermato il suo proscioglimento. Ha invece riconosciuto la responsabilità degli amministratori, del dirigente e della responsabile del servizio finanziario per le rispettive annualità, esercitando il potere riduttivo e ponendo a carico di ciascuno somme comprese tra 1.500,00 e 8.000,00, oltre agli interessi dalla data del deposito della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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