Rito abbreviato contabile e pagamento satisfattivo estinguono la pretesa erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 211 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. richiede l’accertamento del pagamento satisfattivo della somma determinata nel decreto di ammissione. Intervenuto tale pagamento, il giudice definisce il giudizio e dichiara che nulla è più dovuto dalla parte convenuta. La determinazione del quantum debeatur è rimessa al Collegio, che non è vincolato al parere della Procura contabile e può individuare una somma diversa da quella proposta, purché commisurata alla pretesa risarcitoria e non meramente simbolica. La peculiarità della fattispecie può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio più convenuti, tra cui un consigliere di amministrazione di una società, per ottenere la condanna al pagamento di una somma complessiva di euro 297.056,24 in favore di una finanziaria regionale e, per essa, della Regione. Il danno erariale sarebbe derivato dalla mancata restituzione di parte di un finanziamento erogato con fondi BEI alla società, poi fallita, per l’acquisto di attrezzature e macchinari e per altre finalità agevolative.
Il convenuto ha presentato istanza di rito abbreviato, offrendo il pagamento di euro 40.000,00, pari al 13,50% della pretesa. La Procura ha espresso parere favorevole alla definizione, ma ha indicato una somma diversa, pari a euro 74.264,06. Il Collegio ha ammesso l’istanza con decreto, determinando il pagamento in euro 44.550,00 entro trenta giorni.
La Motivazione della Corte
La decisione muove dall’art. 130 c.g.c., che disciplina la definizione del giudizio contabile mediante rito abbreviato. Il Collegio ha già accertato, con il decreto di ammissione, la sussistenza dei presupposti del rito e ha determinato la somma dovuta in misura corrispondente all’interesse pubblico all’incameramento certo ed immediato.
Sul quantum, la Corte ha ritenuto che la somma di euro 44.550,00, commisurata al limite massimo di legge, non configuri un valore meramente simbolico per l’accesso al rito deflattivo. Il Collegio non ha aderito né alla proposta del convenuto né a quella della Procura: la determinazione del quantum debeatur resta rimessa alla valutazione del giudice, che la ancora alla pretesa risarcitoria azionata in citazione.
Nella camera di consiglio le parti hanno confermato l’avvenuto pagamento satisfattivo dell’importo individuato nel decreto. È stata depositata documentazione attestante il tempestivo pagamento, nonché quietanza di riversamento in favore della Regione.
Accertato il pagamento, il Collegio ha definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., dichiarando che nulla è più dovuto da parte convenuta. La peculiarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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