Danno erariale da titolo falso ATA scomputato il vantaggio delle mansioni routinarie (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 120 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per assunzione presso la pubblica amministrazione ottenuta mediante dichiarazione di un titolo di studio non conseguito, il danno erariale va quantificato scomputando, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione. Tale norma speciale prevale sull’art. 2126 cod. civ. quando le mansioni effettivamente svolte siano routinarie e non richiedano titoli di elevata specializzazione, purché non siano di per sé illecite. Il carattere doloso della condotta resta fermo e il prestatore va condannato alla differenza tra quanto percepito e l’utilità effettivamente arrecata.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un soggetto che, in domanda del 7 novembre 2017, aveva dichiarato il possesso della qualifica di operatore dei servizi di ristorazione – sala bar, asseritamente conseguita nell’anno scolastico 2012/2013 con punteggio di 100/100. In forza di tale dichiarazione l’interessato è stato inserito nella graduatoria del personale ATA di terza fascia per il triennio 2017/2019 e ha stipulato due contratti di supplenza, per il periodo dal 12.9.2019 al 14.9.2019 e dal 16.9.2019 al 30.6.2020.
Le successive indagini hanno accertato che il diploma non era stato conseguito: dagli atti dell’istituto emergeva che la pergamena indicata risultava attribuita ad altro soggetto e ad altro istituto, e la relativa documentazione era di dubbia autenticità. Il rapporto è stato risolto anticipatamente dal 6.2.2020 e l’interessato è stato rinviato a giudizio penale per falso e truffa. La Procura contabile ha chiesto la condanna per euro 9.866,28, oltre rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
Respinta l’istanza di sospensione del giudizio per assenza di pregiudizialità logico-giuridica, il Collegio ha accertato la condotta illecita sulla base della documentazione prodotta dalla Procura. Gli elementi acquisiti dimostrano, secondo il grado di verosimiglianza del “più probabile che non”, che il diploma non è mai stato conseguito: il convenuto non ha contestato il fatto, limitandosi a dedurre la propria buona fede. Tanto non incide sull’elemento soggettivo, poiché il dolo si manifesta nella volontà di servirsi di un titolo di cui l’interessato non aveva sostenuto le prove d’esame.
Rileva, ai fini della responsabilità, la mancanza del titolo necessaria al valido inserimento in graduatoria, a prescindere dalla sua falsità materiale. In via di principio il Collegio richiama l’orientamento contabile secondo cui, in tali ipotesi, l’illiceità della causa priva il lavoro prestato della tutela dell’art. 2126 cod. civ., con integrale recupero delle retribuzioni corrisposte.
Nel caso concreto la Sezione applica tuttavia i principi della propria sentenza n. 45/2025, che valorizza la scomputo dei vantaggi comunque conseguiti dalla pubblica amministrazione e il carattere di norma speciale dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994. Considerata la natura minimale delle mansioni svolte come collaboratore scolastico – accoglienza, vigilanza degli alunni e pulizia dei locali – la prestazione non è del tutto inutile, né risultano contestate inadempienze o inadeguatezze. La prestazione deve quindi ritenersi regolarmente eseguita e foriera di utilità per l’amministrazione.
L’assenza del titolo dichiarato comporta però un vantaggio minore, con necessità di scomputare la differenza stipendiale. La quantificazione è operata equitativamente, mediante un abbattimento del cinquanta per cento della pretesa attorea, con condanna dell’interessato al pagamento di euro 4.933,14, importo comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione. Le spese di giudizio, liquidate in euro 77,10, seguono la soccombenza parziale e sono poste a carico del convenuto.
Nota della Redazione
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