Rivalutazione pensioni e sospensione impropria in attesa della Consulta (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 138 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile, investito della questione di legittimità della parziale rivalutazione automatica del trattamento pensionistico introdotta dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, dichiara infondata la questione di pregiudizialità euro-unitaria, poiché il meccanismo di graduazione della rivalutazione opera su tutti i lavoratori in quiescenza in ragione della consistenza del trattamento e non introduce alcuna discriminazione fondata sull’età anagrafica. La doglianza incentrata sulla violazione dei principi di non discriminazione e di libera circolazione è prospettata in modo generico e va dichiarata inammissibile. Rilevata la pendenza di analoga questione di costituzionalità, il giudizio è sospeso in via impropria fino alla decisione della Corte costituzionale, non definitivamente pronunciando sul ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, agisce per l’accertamento del proprio diritto alla piena rivalutazione della pensione e per la declaratoria di illegittimità della parziale rivalutazione introdotta dalla legge di Bilancio 2023. La censura investe le determinazioni assunte dall’INPS, che hanno dato attuazione alle disposizioni con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023.
In via preliminare il ricorrente chiede la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la sottoposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. L’INPS si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, la sospensione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile muove, per ragioni di ordine logico, dal profilo euro-unitario. La questione, sollevata in maniera del tutto generica, è ritenuta infondata. Secondo il ricorrente, le disposizioni censurate violerebbero il divieto di discriminazione fondata sull’età sancito dall’art. 21 della Carta dei diritti di Nizza, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
L’assunto non è condiviso. L’intervento normativo censurato si colloca nel solco di altri interventi adottati negli esercizi precedenti e introduce un meccanismo di “raffreddamento” rivalutativo del trattamento pensionistico, con limitazione graduale in percentuali proporzionate in maniera inversa alla misura della pensione. La misura persegue ragioni di ripianamento e di sostenibilità del sistema pensionistico in un’ottica solidaristica.
Il meccanismo riguarda tutti i lavoratori in quiescenza e gradua l’entità del sacrificio in ragione della consistenza del trattamento. Non determina pertanto alcuna discriminazione, all’interno della categoria dei pensionati, fondata sull’età anagrafica. La sentenza della Corte di Giustizia richiamata dai ricorrenti attiene a una fattispecie del tutto diversa, riguardando la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato da parte di lavoratori che abbiano raggiunto una determinata età.
Quanto alla violazione dei principi di non discriminazione tra lavoratori e di libera circolazione, di cui all’art. 45 TFUE e al Regolamento n. 1408/1971, il giudice rileva che la questione è stata prospettata in maniera del tutto generica, senza alcuna argomentazione a supporto, e va ritenuta palesemente inammissibile. Non sussistono dunque i presupposti per la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE.
Il giudice dà atto che la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con ordinanza n. 33/2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale. In ossequio ai principi di economicità e snellezza del processo, e al fine di evitare l’eventuale conflitto di giudicati, il giudice ritiene opportuno attendere la decisione della Consulta, manifestamente incidente anche sull’odierna causa, mediante sospensione c.d. impropria, riconosciuta dalla prassi giurisprudenziale. Il giudizio è quindi sospeso ai sensi dell’art. 106 c.g.c., con spese al definitivo.
Nota della Redazione
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