Conto del consegnatario di beni comunali e improcedibilità del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 208 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto del consegnatario di beni degli enti locali, redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è dovuto quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. In tale ipotesi non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale e il giudizio contabile va dichiarato improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia di improcedibilità non comporta condanna alle spese.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile, quale consegnatario di beni di un Comune, per l’esercizio finanziario 2022. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La gestione oggetto del conto, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. Su questa premessa la Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, e la questione è così pervenuta alla decisione della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione formale del conto, che ricalca il modello contabile previsto dal d.P.R. n. 194/1996 per il consegnatario di beni degli enti locali. Il dato formale, però, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa: occorre verificare se la gestione riguardi effettivamente il patrimonio per cui tale obbligo è previsto.
La Corte rileva che la gestione oggetto del giudizio non concerne beni mobili o materie soggetti al debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. Manca dunque il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa del conto.
Su questo punto la Sezione richiama la propria costante giurisprudenza contabile, citando questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013, tutte nel senso che, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
La conclusione della Procura regionale viene pertanto condivisa. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non dispone alcuna statuizione sulle spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
Nota della Redazione
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