Partecipazione comunale a GAL societario soggetta a parere Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 53 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti deliberativi con cui una pubblica amministrazione aderisce a un Gruppo di azione locale (GAL) costituito in forma societaria, in attuazione dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle correlate disposizioni eurounitarie, non rientrano nella deroga prevista dall’art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP, che esclude il controllo per le partecipazioni assunte in conformità a espresse previsioni legislative. Essi restano pertanto assoggettati all’onere di motivazione analitica, per i profili non coperti dall’art. 4, comma 6, TUSP, e al controllo della Corte dei conti nelle forme dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP. La facoltà di costituire il GAL o di acquisirne una partecipazione non equivale a un obbligo di legge, e non integra l’essenzialità richiesta per sottrarre l’operazione al vaglio contabile. Il parere negativo eventualmente espresso non ha effetto interdittivo: l’amministrazione può discostarsene motivando analiticamente e pubblicando le ragioni sul proprio sito istituzionale.

Il Fatto

Il Comune di Carbonia ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Sardegna un parere ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, in ordine all’acquisizione di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata “GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.”. L’adesione è stata deliberata dal Consiglio comunale con due atti: il primo ha approvato lo schema di adesione e la relazione contenente le motivazioni analitiche richieste dalla norma; il secondo ha approvato definitivamente l’operazione.

Tra il primo e il secondo atto, lo schema è stato pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo pretorio on line per dieci giorni, senza che pervenissero osservazioni. Alla richiesta sono stati allegati la relazione illustrativa, il parere favorevole del collegio dei revisori e i pareri di regolarità tecnica e contabile. La Sezione è stata chiamata a verificare la conformità dell’atto ai parametri legislativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ricostruito la natura del controllo. Dopo la novella del 2022, l’atto non è più trasmesso per soli fini conoscitivi, ma è oggetto di una verifica di conformità ai parametri dell’art. 5 TUSP: la stretta necessità della partecipazione per le finalità istituzionali, la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

Sul piano dei presupposti, la Sezione ha verificato la sussistenza del profilo soggettivo, essendo l’atto adottato con deliberazione del consiglio comunale e pubblicato sul sito dell’ente, e della propria competenza ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP. Quanto al profilo oggettivo, ha richiamato la deliberazione delle Sezioni riunite n. 43/SSRRCO/2024/QMIG, secondo cui l’adesione a un GAL societario non ricade nel regime derogatorio dell’art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP. L’art. 4, comma 6, TUSP attribuisce infatti una mera facoltà di costituire il GAL o acquisirne partecipazioni, non un obbligo: da ciò discende l’assoggettamento all’onere motivazionale e al controllo contabile.

Nel merito, la Corte ha ritenuto rispettato il vincolo tipologico dell’art. 3, comma 1, TUSP, trattandosi di società consortile a responsabilità limitata. Ha poi esaminato la motivazione analitica, ritenendo assolto l’onere sul profilo finalistico: la compatibilità dell’adesione con gli interessi istituzionali è intrinseca alla funzione stessa dei GAL, strutture di partenariato pubblico-privato preposte alla gestione dello sviluppo locale di tipo partecipativo.

La Sezione ha quindi verificato la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria. La quota di adesione ammonta a 6.000,00 euro, finanziata con fondi propri, senza previsione di quote annuali. L’ente ha analizzato i macroaggregati di consuntivo della società per il periodo 2018-2022, ha dato conto del parere favorevole del collegio dei revisori e ha evidenziato che gli articoli statutari su capitale, aumenti e anticipazioni non hanno mai trovato applicazione concreta. Quanto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, la valutazione si è basata sull’attività già svolta dal GAL, sui bandi ai quali ha partecipato e sui vantaggi prospettati per il territorio.

La compatibilità con la disciplina europea è stata ritenuta intrinseca alla riconduzione dell’operazione alla normativa eurounitaria sui fondi strutturali. Il Collegio ha pertanto concluso per l’adeguatezza della motivazione e ha espresso parere positivo, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo, ordinando la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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