Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio dopo il pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 465 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile il rito abbreviato di cui all’art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile si perfeziona con l’integrale pagamento della somma determinata dal giudice con il decreto di ammissione. Il versamento estingue la pretesa risarcitoria e impone la definizione del giudizio con declaratoria che nulla è più dovuto. L’ammissione al rito alternativo è preclusa solo in presenza di una fattispecie di doloso arricchimento del danneggiante, che integra il limite posto dall’art. 130, comma 6, del c.g.c. L’accesso al rito comporta la preclusione alla prosecuzione del giudizio con il rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha citato in giudizio il convenuto davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, chiedendo la condanna al pagamento di euro 47.600,00 in favore del Ministero della Difesa – Stato Maggiore Aeronautica Militare, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia. La pretesa riguardava un’ipotesi di danno erariale da retribuzione illecitamente percepita.
Il convenuto ha chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il versamento di euro 23.800,00, pari al cinquanta per cento dell’importo contestato. La questione è quindi pervenuta alla Sezione sul solo presupposto dell’ammissibilità dell’istanza e della congruità della somma offerta.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato anzitutto il profilo di ammissibilità del rito alternativo. L’art. 130, comma 6, del codice di giustizia contabile esclude infatti l’accesso al rito abbreviato in presenza di una fattispecie di doloso arricchimento del danneggiante. La Procura, con parere favorevole, ha ritenuto che l’elemento soggettivo del dolo contestato in citazione non integrasse di per sé quella fattispecie ostativa, risultando pertanto compatibile con l’espressione di un parere positivo.
La Sezione ha quindi accolto l’istanza con decreto, determinando la somma in euro 23.800,00, nella misura del cinquanta per cento della pretesa azionata. La congruità di tale misura è stata valutata in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della funzione deflattiva propria del rito abbreviato.
Il convenuto ha depositato nei termini il bonifico attestante l’avvenuto pagamento della somma a favore del Ministero della Difesa – Stato Maggiore Aeronautica. La Corte ha pertanto ritenuto utilmente avvenuto il versamento, condizione che consente la definizione del giudizio di responsabilità nelle forme del rito abbreviato senza dare corso al rito ordinario.
La decisione richiama espressamente il regime dell’art. 130 del c.g.c.: il rito abbreviato è alternativo a quello ordinario e, una volta perfezionato con il pagamento, produce la preclusione alla prosecuzione del giudizio con il rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado.
Alla soccombenza consegue l’obbligo di pagamento delle spese di giustizia, da versare allo Stato e liquidate con separata nota in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. La Sezione ha pertanto definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, del C.G.C., dichiarando che nulla è più dovuto dal convenuto in relazione ai fatti contestati nell’atto di citazione.
Nota della Redazione
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