Improcedibile il ricorso pensionistico privo di prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 232 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, il ricorso introduttivo è improcedibile quando il ricorrente non depositi in giudizio la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza all’amministrazione convenuta. Il vizio attiene alla vocatio in ius e non alla editio actionis, sicché la mancata notificazione non incide sulla validità della domanda, ma ne impedisce l’esame nel merito. L’improcedibilità è esclusa soltanto quando la costituzione del convenuto operi come fatto sanante, ovvero quando l’amministrazione, costituendosi, dimostri di aver avuto piena conoscenza dell’atto e del decreto. Accertata la nullità della notifica e l’assenza di costituzione, il giudice non può pronunciarsi sulla pretesa sostanziale.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in quiescenza, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Puglia chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria. Nel corso del giudizio, in vista dell’udienza, il difensore ha depositato una nota con cui ha comunicato l’insussistenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché l’amministrazione aveva provveduto in autotutela al riconoscimento del beneficio richiesto. Né l’INPS né il Ministero della Difesa si sono costituiti in giudizio. La Corte ha quindi rilevato d’ufficio un difetto procedurale: il ricorrente non aveva depositato la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alle amministrazioni convenute.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico affronta una questione di procedibilità dell’atto introduttivo. Il thema decidendum non è la spettanza del trattamento pensionistico, ormai riconosciuto in via amministrativa, ma la sorte processuale del ricorso in assenza di prova della regolare instaurazione del contraddittorio. Il difetto riguarda la fase della vocatio in ius, distinta da quella della editio actionis: la domanda è stata proposta, ma non è stata portata a conoscenza delle controparti nei modi e nei termini di legge.

La Corte richiama l’orientamento della Corte di cassazione espresso in materia di giudizio del lavoro, dove, in caso di mancata notifica dell’atto introduttivo, si afferma l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cassazione sez. lav. ord. n. 2005/2015). Il giudice contabile ritiene tale indirizzo pienamente applicabile al giudizio pensionistico, ravvisando una sostanziale identità di struttura tra le due tipologie processuali: entrambe sono introdotte con ricorso e sono caratterizzate dalla scissione tra il momento della proposizione della domanda e quello della vocatio in ius.

Su questa premessa, il giudice verifica l’esistenza di eventuali fatti sananti. La costituzione del convenuto avrebbe potuto sanare il vizio, perché avrebbe dimostrato la conoscenza effettiva dell’atto e del decreto. Nel caso concreto, però, nessuna delle amministrazioni intimate si è costituita. Manca dunque tanto la prova della notifica quanto la costituzione sanante, e l’improcedibilità diventa l’esito obbligato.

La pronuncia non contiene alcun accertamento sul merito della pretesa pensionistica. Il ricorso è dichiarato improcedibile e nulla è disposto sulle spese. Resta fermo che l’amministrazione ha riconosciuto il beneficio in autotutela, circostanza che il giudice non valuta nel merito ma che il difensore aveva rappresentato come ragione della mancata prosecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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