Conto giudiziale dei titoli azionari e disponibilità giuridica dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 90 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione pubblica non è il soggetto che ne ha la mera disponibilità materiale, bensì quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale qualità spetta al sindaco, che assume la veste di agente contabile ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale dei titoli deve essere reso da chi riveste tale qualità e che il giudizio relativo a un conto reso da soggetto non legittimato è improcedibile. Il conto deve essere reso anche per i titoli dematerializzati.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio di un consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Ha segnalato che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il soggetto che ha reso il conto qualificabile come consegnatario dei titoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della procedibilità di un conto giudiziale su titoli azionari reso dal direttore generale della stessa società partecipata. Il nodo è l’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto.

La giurisprudenza contabile richiamata — sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017 — ha precisato che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

Quanto al Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice, ad assumere la veste di agente contabile. La Corte richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato (sez. Toscana n. 127 del 2020).

L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente nelle riunioni sociali ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica (sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto n. 99 del 2019). Il conto deve quindi contenere anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

In coerenza, la Corte ribadisce che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024). Poiché il conto è stato reso da un soggetto non legittimato, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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