Consegnatario di azioni è chi ne ha la disponibilità giuridica, non materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 91 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico locale è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al Sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale reso da soggetto privo di tale qualifica è affetto da improcedibilità, poiché difetta la legittimazione del rendicontante. Il conto deve dare conto non solo della consistenza dei titoli, ma anche delle modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche, compresi i titoli dematerializzati.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto, rilevando un orientamento giurisprudenziale più recente in tema di individuazione del consegnatario, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., per la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, sul rilievo che il rendicontante non può qualificarsi consegnatario dei titoli azionari e non è quindi legittimato a rendere il conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale avente ad oggetto titoli azionari e quote di partecipazione. La risposta è ricavata dalla giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario va individuato non in chi detiene materialmente i titoli, ma in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

La Sezione richiama l’orientamento di altre sezioni giurisdizionali (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017), dal quale non si discosta. Ne deriva che, per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile, quale organo di vertice dell’amministrazione.

Tale conclusione è ora confermata dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge infatti un’attività di gestione, e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica.

Da ciò consegue un preciso effetto sul contenuto del conto. Esso deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. La Sezione precisa inoltre che il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, poiché permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Alla luce di tali principi, il conto reso dal direttore generale della società partecipata è affetto da improcedibilità: difetta la qualifica di consegnatario in capo al rendicontante e, con essa, la legittimazione a rendere il conto. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio. Nulla per le spese, stante il tenore della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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