Obbligo di resa del conto giudiziale e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 182 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di denaro pubblico, rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale, in forza degli artt. 74 r.d. n. 2440/1923, 610 e ss. r.d. n. 827/1924, art. 44 T.U. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 d.lgs. n. 267/2000. Il gestore di un’attività soggetta a imposta di soggiorno, investito dell’introito e del riversamento del tributo nella tesoreria dell’ente, assume tale qualifica. Il conto compilato d’ufficio per il mancato deposito va iscritto a ruolo e discusso in udienza collegiale; ove chiuda in pareggio e la gestione non sia contestata, il giudice dichiara regolare il resoconto e dispone il discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il titolare di una struttura ricettiva, chiamato a rispondere nella qualità di agente contabile per la gestione dell’imposta di soggiorno relativa all’esercizio finanziario 2019. Nonostante i ripetuti solleciti, l’interessato non ha adempiuto all’obbligo di presentazione del conto, che è stato pertanto compilato d’ufficio dal Comune.
Il Giudice designato, esaurite le verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione. Alla prima udienza il Collegio ha accertato l’irregolarità della notificazione e ha disposto la rinnovazione a cura dell’ente, fissando una nuova udienza. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole al discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva. Chi ha maneggio di pubblico denaro, per formale investitura o di fatto, è tenuto alla resa del conto: costituisce esigenza imprescindibile dell’ordinamento che il gestore di beni pubblici dimostri il loro legittimo impiego e la corretta destinazione.
L’obbligo di rendere il conto, per ottenere il discarico, è passaggio essenziale del giudizio di conto, la cui necessarietà è riconosciuta dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975. Il conto compilato d’ufficio, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c., impone sempre la fissazione dell’udienza, con iscrizione a ruolo per la trattazione collegiale.
Nel merito, il titolare della struttura ricettiva è qualificato agente contabile perché gestore di un’attività soggetta al tributo e investito dell’introito e del riversamento nella tesoreria dell’ente. La Corte esamina quindi il conto, redatto d’ufficio con il modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996, e ne rileva la chiusura in pareggio.
Non risultano contestazioni né da parte dell’ente destinatario degli importi, né dal Pubblico Ministero contabile. La gestione è pertanto ritenuta regolare, con approvazione del resoconto e discarico dell’agente contabile. Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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