Nuove norme di organizzazione della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti e ruolo rafforzato del Presidente titolare (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 50 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti adotta un nuovo testo coordinato del proprio regolamento interno, integrando le modifiche approvate nelle adunanze plenarie del 22 dicembre 2025, del 29 gennaio 2026 e del 19 marzo 2026. Il regolamento introduce la figura del Presidente aggiunto e la ripartizione delle materie tra quest’ultimo e il Presidente titolare, che conserva il coordinamento generale dell’attività di controllo. L’assetto organizzativo valorizza la partecipazione dei magistrati al minor numero di presenze per la composizione dei collegi, assicura la flessibilità procedurale del contraddittorio e rafforza il ruolo del Presidente nella definizione delle indagini istruttorie.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con determinazione adottata nell’adunanza plenaria del 19 marzo 2026, ha provveduto a coordinare il testo del proprio regolamento interno con le modifiche già approvate nelle precedenti adunanze plenarie del dicembre 2025 e del gennaio 2026. L’intervento risponde all’esigenza di rendere la formulazione delle norme di organizzazione, di cui alla determinazione n. 10/1990, coerente con l’attuale assetto organizzativo della Sezione.
La Motivazione della Corte
La determinazione in esame non risolve una controversia ma esercita una potestà regolamentare interna, incidendo direttamente sulle regole di funzionamento della Sezione. Il provvedimento coordina tre distinti interventi modificativi: la determinazione n. 177 del 22 dicembre 2025, la determinazione n. 10 del 29 gennaio 2026 e la determinazione n. 50 del 19 marzo 2026, di cui costituisce il testo unico vigente.
Il nuovo regolamento ridisegna l’assetto della composizione della Sezione, riconoscendo un ruolo strutturale al Presidente aggiunto. La presidenza dei collegi non è più una funzione unitaria: le adunanze e le camere di consiglio sono presiedute dal Presidente titolare o dal Presidente aggiunto, in ragione delle materie ripartite con provvedimento del primo. La convocazione delle adunanze e l’iscrizione degli argomenti all’ordine del giorno spettano congiuntamente ai due presidenti, d’intesa e sempre secondo le materie di rispettiva competenza.
Sul piano della composizione collegiale, la riforma introduce un criterio di riequilibrio: nelle adunanze a composizione ristretta, formate da almeno sette magistrati, la partecipazione è assicurata ai magistrati con il minor numero di presenze, mentre i magistrati esterni alla Sezione non possono superare le tre unità. La determinazione n. 50, infine, precisa la disciplina dell’istruttoria, affidando al magistrato istruttore il potere di definire l’oggetto dell’indagine in conformità al programma approvato e alle direttive del Presidente titolare, mentre le modifiche sostanziali restano riservate a quest’ultimo.
Il provvedimento aggiorna il quadro normativo di riferimento dell’istruttoria, richiamando la legge 7 gennaio 2026, n. 1 che ha novellato l’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, confermando i poteri di audizione, ispezione e consulenza tecnica già previsti dal regolamento. La nuova disciplina coordina infine le disposizioni sul contraddittorio, prevedendo che le relazioni di referto siano deliberate in camera di consiglio previa adunanza pubblica, con possibilità di modalità cartolare o telematica su decreto motivato del Presidente titolare.
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Nota della Redazione
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