Cessazione della materia del contendere e spese nella riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 359 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse a un risultato utile e giuridicamente apprezzabile non conseguibile senza l’intervento del giudice, da valutare con riguardo all’azione proposta e alle difese svolte. Nel giudizio pensionistico, il riconoscimento tardivo del diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza integra la sopravvenuta carenza di interesse. Ai fini delle spese, opera il principio della soccombenza virtuale: la parte che ha dato causa al giudizio con la propria inerzia ne risponde, anche se il diritto è stato poi riconosciuto prima della decisione.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia con qualifica di operatore giudiziario Area II F4, ha agito per ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza conferito con modello 5007 del 06.11.2018, parametrato alle migliori retribuzioni pensionabili previste dal CCNL del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, con i relativi arretrati, interessi e rivalutazione monetaria.
L’INPS, costituitosi, ha rilevato che spetta all’amministrazione datrice di lavoro comunicare i dati retributivi e ha opposto la prescrizione quinquennale. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, la ricorrente ha dato atto della avvenuta riliquidazione e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha innanzitutto verificato la sopravvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’INPS, con corresponsione degli arretrati, e la conferma della correttezza dei calcoli da parte della ricorrente. Su questa base ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il percorso argomentativo muove dalla funzione dell’istituto, ricostruita secondo il consolidato orientamento della stessa Sezione (Corte dei conti, Sez. giurisd. Sicilia n. 210 del 2018). La cessazione presuppone il venir meno dell’interesse a un risultato utile, che va accertato avendo riguardo all’azione proposta e alle difese del convenuto, non alla sola sopravvenienza di fatto.
Venendo al regolamento delle spese, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale, che guarda alla posizione sostanziale delle parti al momento della domanda. La declaratoria di cessazione, in sé neutra, non esonera dall’individuare chi avrebbe dovuto soccombere ove si fosse giudicato.
La Corte ha distinto la posizione dell’INPS e quella del Ministero. L’Istituto è sì riconosciuto soccombente sul piano sostanziale, ma ha riliquidato il trattamento non appena in possesso delle informazioni fornite dal datore di lavoro. Il Ministero, invece, è rimasto contumace e ha certificato l’ultimo miglio solo con nota del 20.05.2024, dopo l’ordinanza di integrazione del contraddittorio, benché fosse già destinatario di una diffida.
Su questa distinzione si fonda la decisione sulle spese: compensazione nei confronti dell’INPS, per l’atteggiamento collaborativo e la mancanza di un ritardo imputabile; condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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