Difetto di giurisdizione della Corte dei conti su TFR, CUD e ferie (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 97 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica pubblica è limitata alle questioni che concernono, con immediatezza, il sorgere, il modificarsi e l’estinguersi del diritto a pensione in senso stretto. Restano escluse le controversie relative al trattamento di fine rapporto, alla determinazione della base pensionabile e dei contributi, nonché alla emissione di CUD rettificati e al riconoscimento delle ferie non godute, che appartengono alla giurisdizione del giudice del rapporto di impiego. Il difetto di giurisdizione va dichiarato in favore del giudice civile per le domande che investano attività soggette al principio del neminem laedere, e in favore del giudice amministrativo per il diritto di accesso agli atti e per il danno da ritardo provvedimentale.

Il Fatto

Una docente collocata a riposo ha proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti lamentando la revoca del trattamento pensionistico precedentemente riconosciutole e chiedendo, tra l’altro, il deposito degli atti di liquidazione, la revoca della trattenuta operata sulla pensione, il pagamento della prima rata del trattamento di fine rapporto, la monetizzazione delle ferie arretrate, l’emissione di CUD corretti e il risarcimento dei danni patiti, quantificati in 300.000,00 euro.

L’Inps, il Ministero dell’economia e delle finanze e le Ragionerie territoriali hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per genericità e il difetto di giurisdizione della Corte dei conti su alcune delle domande, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva. L’istituto previdenziale ha documentato di aver operato la trattenuta nei limiti di legge, previa detrazione del minimo vitale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita genericità, ritenendo di poter evincere il petitum e gli elementi di diritto, sia pure sulla base di un notevole sforzo ermeneutico. Ha quindi scrutinato le plurime eccezioni di difetto di giurisdizione.

Sulla domanda di produzione degli atti a monte della liquidazione pensionistica, la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, competente sul diritto di accesso, rilevando che la ricorrente non ha allegato la norma violata né ha dimostrato una previa istanza amministrativa di riliquidazione.

Quanto al trattamento di fine rapporto, il Giudice ha accolto l’eccezione dell’Inps richiamando Cass. civ., S.U., n. 11849/2016, secondo cui dalla giurisdizione contabile restano fuori le controversie che non concernono il trattamento pensionistico ma il TFR in qualsiasi sua declinazione, spettando esse al giudice del rapporto di lavoro. Analogo difetto di giurisdizione, in favore del giudice civile, è stato dichiarato sulle domande di emissione di CUD rettificati e di riconoscimento delle ferie non godute, richiamando Cass. civ., Sez. VI, n. 25843 in tema di condanna della P.A. a un facere quando la domanda non investa scelte autoritative.

Il Giudice ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da ritardo in favore del giudice amministrativo, richiamando Cass. S.U., ord. n. 153 del 07/01/2013 e la giurisprudenza contabile siciliana, e ha rilevato il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio scolastico regionale e delle Ragionerie territoriali, non evocate in giudizio.

Nel merito, la Corte ha scrutinato l’unica domanda rientrante nella propria cognizione, relativa alla trattenuta operata sulla pensione. L’Inps ha documentato il calcolo, rispettoso del duplice limite del quinto della pensione e del trattamento minimo, con conseguente rigetto della domanda e della connessa pretesa risarcitoria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore del solo Inps.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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