Conto giudiziale azioni, consegnatario è chi ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 93 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione detenuti da un ente pubblico è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, non quello che ne ha la mera disponibilità materiale. È pertanto tenuto alla resa del conto giudiziale chi esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista e rappresenta l’ente nelle riunioni societarie. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco o a un suo delegato, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di attuazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. Il giudizio sul conto reso da un soggetto privo di tale qualifica è improcedibile.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale relativo all’esercizio 2022 di azioni di una società partecipata dal Comune di Bronzolo, reso alla Sezione giurisdizionale di Bolzano dal direttore generale della medesima società, ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il relatore ha segnalato che, secondo un più recente orientamento giurisprudenziale, sarebbe tenuto alla resa del conto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista.
Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, perché il conto era stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente e, dunque, non legittimato a rendere il conto medesimo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio è stato chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della stessa società partecipata. La questione attiene alla individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto, cioè a chi debba essere qualificato agente contabile consegnatario di azioni e quote di partecipazione di un ente locale.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017).
È stato altresì precisato che, per quanto riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione trova conferma nell’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato (sez. Toscana n. 127 del 2020).
L’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto n. 99 del 2019). Ne consegue che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise n. 64 del 2017).
In coerenza con tale ricostruzione, la Corte ha ribadito che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli cosiddetti dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto persiste, anche per essi, l’esigenza informativa in ordine all’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024). Poiché il conto in esame era stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario, il Collegio ha dichiarato improcedibile il giudizio, senza pronunciare sulle spese.
Nota della Redazione
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