Nessuna estensione erga omnes della declaratoria di incostituzionalità ai dipendenti regionali (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 312 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti della Regione siciliana, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, non è idonea a estendere erga omnes ai dipendenti regionali gli incrementi della R.I.A. per il triennio 1991-1993. Il legislatore regionale ha infatti dettato una disciplina specifica della R.I.A., espressione della potestà esclusiva in materia di trattamento economico dei propri dipendenti, che non ha mai operato alcun rinvio alla corrispondente normativa statale. Il mero parallelismo tendenziale tra le due discipline non consente di applicare automaticamente in ambito regionale gli effetti della caducazione di una norma statale riferita a uno specifico comparto di dipendenti statali. La relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti quando i trattamenti di quiescenza siano a carico dello Stato.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti dipendenti in quiescenza della Regione siciliana, hanno chiesto la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento spettante, con le maggiorazioni della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993, oltre differenze economiche, interessi e rivalutazione. Dopo aver diffidato il Fondo Pensioni Sicilia, rimasto inerte, hanno adito la Corte dei conti censurando il silenzio serbato dalle amministrazioni intimate.
A fondamento della domanda hanno invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 e il costante parallelismo tra normativa statale e regionale in materia di trattamenti di quiescenza. Le parti intimate hanno eccepito la nullità e l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, oltre all’infondatezza, richiamando le Sezioni Unite n. 36197/2023 sui limiti degli effetti della declaratoria di incostituzionalità rispetto ai rapporti esauriti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Applicando il criterio del petitum sostanziale, ricavato dall’art. 386 cod. proc. civ., la domanda persegue il bene della vita della riliquidazione del trattamento di quiescenza: la materia pensionistica, quando il trattamento è a carico dello Stato, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato. Il Giudice ha escluso che dalla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 — relativa a una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali — possa estrapolarsi un principio erga omnes invocabile dai dipendenti regionali che aspirino agli incrementi R.I.A. oltre il periodo normativamente previsto.
La Sezione ha osservato che i dipendenti regionali sono attinti da una disciplina specifica, espressione della potestà esclusiva del legislatore regionale. Il parallelismo con la normativa statale è solo tendenziale e non ancora del tutto compiuto: in materia di R.I.A. il legislatore regionale non ha mai operato alcun rinvio alla corrispondente disciplina statale.
Il Collegio, richiamando la sentenza n. 2269/2012, ha confermato che il legislatore regionale ha fissato al 1° luglio 1990 l’attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente di classi e scatti, con il congelamento delle posizioni già introdotto dalla legge regionale n. 11/1988. Di conseguenza la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000 non produce effetti favorevoli in ambito regionale. Il ricorso è stato respinto e le spese compensate per la novità e complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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