Conto giudiziale delle partecipazioni societarie e individuazione dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 81 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione societaria è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, non quello che ne ha la mera disponibilità materiale. È pertanto agente contabile chi, per legge o per delega, è incaricato di esercitare i diritti dell’azionista o del socio, rappresentando l’ente nelle sedi societarie. Nei confronti degli enti locali, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, o a un suo delegato. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, permanendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Un conto reso da soggetto privo di tale qualificazione è affetto da improcedibilità.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dalla rimessione al Collegio, da parte del magistrato designato all’esame del conto, della preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio relativo al conto giudiziale del consegnatario di azioni di una società partecipata da un comune. Il conto, riferito all’esercizio 2022, era stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.

Il pubblico ministero contabile, nelle proprie conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, rilevando che il conto era stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, e dunque non legittimato a rendere il conto. La questione sottoposta al Collegio riguarda quindi l’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto giudiziale in materia di partecipazioni societarie pubbliche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la giurisprudenza contabile ha precisato come il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione vada individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Vengono richiamate, sul punto, le pronunce della sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, della sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017 e della sez. Molise n. 64 del 2017.

La Corte richiama inoltre l’orientamento secondo cui, per quanto riguarda il comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione è ora confermata dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, a norma del quale, per le partecipazioni degli enti locali, i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.

Il Collegio sottolinea come l’agente contabile consegnatario di azioni sia chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, con disponibilità giuridica e non meramente materiale dei titoli. Da ciò discende che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

In coerenza con tale ricostruzione, la Corte rileva che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e persistendo, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il conto in esame, essendo stato reso da un soggetto diverso dal consegnatario così individuato, non soddisfa il presupposto soggettivo di procedibilità.

Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto in epigrafe. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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