Inammissibile l’appello della Procura contro la sentenza emessa col rito abbreviato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 47 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza emessa all’esito del rito abbreviato non è appellabile, ai sensi dell’art. 130, comma 9, c.g.c., quando l’iter processuale, pur inizialmente viziato dalla mancata preventiva richiesta del parere della Procura, sia stato rimesso sui binari corretti dal comportamento delle parti. Il parere rilasciato, sebbene in termini negativi e non in via preventiva, integra il presupposto della definizione agevolata e comporta acquiescenza alla nullità relativa, non rilevabile d’ufficio ex art. 45, comma 1, c.g.c. La contestazione del dissenso attoreo, espressa dal convenuto in udienza, sana per raggiungimento dello scopo la mancata preventiva contestazione, ai sensi dell’art. 44, ultimo comma, c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio il presunto responsabile per sentirlo condannare al risarcimento di un danno erariale, quantificato in € 4.840,00, in favore dell’Agenzia Piemonte Lavoro, datrice di lavoro pubblica, in relazione a un incarico retribuito e non autorizzato intrattenuto con un ente formativo. Il convenuto aveva domandato, nella comparsa di costituzione, l’ammissione al rito abbreviato, senza preventivamente richiedere il prescritto parere del P.M.

La Sezione territoriale, con decreto presidenziale, aveva ammesso il rito nonostante il parere negativo della Procura, e aveva poi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., per l’avvenuto pagamento, nel termine perentorio di trenta giorni, della somma di € 1.000,00. La Procura ha impugnato la sentenza, deducendone l’abnormità per assenza dei presupposti di legge e chiedendone l’annullamento o il rinvio al primo giudice.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello dichiara anzitutto la contumacia dell’appellato, non costituitosi nonostante la rituale evocazione in secondo grado, ai sensi dell’art. 93 c.g.c. Nel merito, il gravame è dichiarato inammissibile ex art. 130, comma 9, c.g.c.

La Corte riconosce che il giudice territoriale non ha rispettato la rigorosa scansione processuale del codice: in mancanza di preventiva richiesta alla Procura, l’istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, per difetto dell’adempimento formale di cui all’art. 130, commi 2 e 5, c.g.c. Al rito abbreviato può accedersi o con parere conforme del P.M., ovvero con parere difforme contestato dal convenuto e ritenuto non manifestamente infondato dal Collegio.

Tuttavia, osserva la Sezione, quand’anche l’omessa preventiva richiesta fosse sanzionata con la nullità virtuale ex art. 44, comma 2, c.g.c. — non prevista testualmente dal codice —, con l’avvenuto rilascio del parere, sebbene negativo, la Procura ha tacitamente rinunciato ad avvalersi di quella nullità, a carattere relativo e non rilevabile d’ufficio ex art. 45, comma 1, c.g.c., sanando così la carenza ai sensi dell’art. 45, comma 3, c.g.c. Ne discende la non rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale e la non necessità di rimettere la questione alle Sezioni Riunite, non rinvenendosi alcun contrasto orizzontale.

Il convenuto, all’udienza deputata alla valutazione dell’istanza, ha ribadito la volontà di avvalersi del rito premiale, illustrando le proprie difese e implicitamente contestando il dissenso della Procura, sanando per raggiungimento dello scopo, ex art. 44, ultimo comma, c.g.c., la mancata preventiva contestazione, per gli effetti di cui all’art. 130, comma 5, c.g.c. L’iter di prime cure, inizialmente viziato, è stato dunque rimesso sui corretti binari, esitando in una sentenza non appellabile.

Sotto altro profilo, la Corte rileva che il giudice di prime cure ha esaurientemente motivato sull’esclusione del carattere doloso dell’illecito, ravvisando un informale assenso del datore di lavoro pubblico e relegando la condotta alla mera negligenza, irrilevante ai fini dell’art. 130, comma 4, c.g.c. A fronte di ciò, il gravame non contiene alcuna specifica censura su tale essenziale aspetto motivazionale, risultando inammissibile anche ex art. 190, comma 2, c.g.c. Nulla per le spese, stante la natura di parte in senso solo formale della Procura appellante e la contumacia dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *