Controllo di legittimità sugli atti della Guardia di Finanza: superati i rilievi sul valore dell’appalto e le clausole di gara (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 110 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 14, co. 4, d.lgs. n. 36/2023 impone una puntuale quantificazione del valore dell’affidamento, comprensivo delle opzioni di proroga e di variazione, per assicurare l’integrale copertura finanziaria del servizio. Ogni clausola della lex specialis che preveda facoltà di rideterminazione dell’importo o recesso legate a insufficienti assegnazioni di bilancio è illegittima, dovendo la copertura essere preventiva e certa. Il divieto generale di subappalto “a cascata” contrasta con l’art. 119, co. 17, d.lgs. n. 36/2023, che ammette limitazioni solo se specifiche e motivate. In materia di requisiti di capacità, la valorizzazione di contratti analoghi deve fare riferimento al decennio antecedente, non potendo la stazione appaltante introdurre orizzonti temporali più brevi di quanto previsto dall’art. 100, co. 11 del Codice, salva la possibilità di interpretare la clausola in senso conforme alla norma.
Il Fatto
Il Comandante del Reparto T.L.A. Campania della Guardia di Finanza ha approvato un contratto per il servizio di preparazione e distribuzione pasti presso le proprie Caserme di Napoli, per una durata di 35 mesi e un importo complessivo di euro 739.944,67, di cui euro 708.699,20 per il servizio, oltre IVA e oneri per la sicurezza. L’affidamento è avvenuto all’esito di una procedura aperta telematica sopra soglia, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e il relativo decreto di approvazione è stato sottoposto al controllo di legittimità della Sezione.
Il Magistrato istruttore aveva formulato diversi rilievi, concernenti la mancata quantificazione e copertura finanziaria delle opzioni di proroga e variazione, la legittimità di alcune clausole del disciplinare (salvaguardia, subappalto, requisiti di capacità), la corretta applicazione dell’istituto dell’anomalia dell’offerta e la verifica dell’assenza di contenzioso.
La Motivazione della Corte
Quanto al valore dell’appalto, il Collegio ha ritenuto superato il rilievo inerente all’opzione di proroga, essendo stata eliminata con un atto di sottomissione che ha ricondotto il contratto alla lex specialis. Diversamente, per l’opzione di variazione nei limiti del quinto, espressamente prevista dal disciplinare, la sua successiva espunzione non ha sanato il difetto di copertura originario, ma la Sezione ha comunque ammesso l’atto valorizzando l’adeguatezza della programmazione finanziaria complessiva.
Sulla clausola di salvaguardia, che consentiva la rideterminazione dell’importo o il recesso in caso di riduzione degli stanziamenti, la Corte ha ribadito il contrasto con gli artt. 14, co. 4, e 37 del d.lgs. n. 36/2023, che impongono una copertura preventiva e integrale, e con l’art. 120 che perimetra le modifiche contrattuali. La sua espunzione ha quindi superato il rilievo.
In merito al divieto di partecipazione in più di un raggruppamento, la clausola è stata oggetto di interpretazione conforme all’art. 68, co. 11 e 14, ritenendo l’esclusione possibile solo all’esito di un contraddittorio finalizzato a verificare l’esistenza di un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. d).
Per la clausola che richiedeva un contratto analogo nei cinque anni precedenti, la Sezione, richiamando l’art. 100, co. 11 come novellato dal d.lgs. n. 209/2024, ha evidenziato che il riferimento temporale deve essere il decennio; tuttavia, valorizzando il rinvio dell’art. 7.4. alla disciplina codicistica, ha ritenuto la clausola integrata dalla norma di legge e non ostativa alla partecipazione.
Sul divieto di subappalto “a cascata”, il Collegio ha richiamato la propria deliberazione n. 166/2025, evidenziando come l’art. 119, co. 17 non riproduca il divieto assoluto previgente, ma consenta solo limitazioni specifiche e motivate. Pur reputando la clausola formalmente contrastante, l’ha ritenuta superata nel caso concreto per l’oggettiva non frazionabilità della prestazione, raccomandando per il futuro la piena conformità degli atti di gara.
Infine, la Corte ha chiarito l’ambito dell’art. 41, co. 14, affermando che, se i costi della manodopera sono scorporati dalla base di calcolo del ribasso, l’operatore può comunque offrire un ribasso sul totale, ma deve dimostrare che ciò deriva da una più efficiente organizzazione, e ha accertato che, nel caso di specie, tale costo non era stato ribassato. Tutti i rilievi sono stati dichiarati superati e il provvedimento è stato ammesso al visto e alla registrazione.
Nota della Redazione
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