Maggiorazione combattentistica su pensione artigiano: difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 92 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 6 della legge n. 140/1985 non costituisce prestazione previdenziale autonoma, ma maggiorazione del trattamento pensionistico cui accede, del quale segue il regime giuridico, compreso quello della giurisdizione, anche in applicazione del principio di concentrazione. Ne consegue che, ove la domanda di maggiorazione riguardi una pensione di lavoratore autonomo, che non fa carico alla gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, difetta la giurisdizione della Corte dei conti, radicandosi quella del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il radicamento della giurisdizione contabile, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, presuppone infatti che il trattamento su cui incide la maggiorazione sia erogato dalla gestione degli ex dipendenti pubblici.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di una pensione privilegiata ordinaria, concessa a seguito di una sentenza della stessa Sezione, per un sinistro subito durante il servizio militare. È inoltre titolare di una pensione di vecchiaia quale lavoratore autonomo (artigiano).
Assume che il decreto attributivo della pensione privilegiata lo equipari a invalido di guerra e chiede all’INPS i benefici combattentistici di cui all’art. 6 della legge n. 140/1985. L’INPS respinge l’istanza in via amministrativa, per mancanza della certificazione attestante l’appartenenza alle categorie destinatarie. Il ricorrente adisce quindi la Corte dei conti, senza ministero di difensore. L’INPS non si costituisce, pur risultando notificato il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta d’ufficio, in via preliminare, la questione della sussistenza della giurisdizione rispetto alle domande proposte. Il punto è decisivo perché la verifica investe il perimetro stesso del giudizio contabile, prima di ogni esame nel merito della pretesa.
Dagli atti emerge che il ricorrente gode di un trattamento pensionistico come lavoratore autonomo artigiano, sul quale chiede la maggiorazione. Tale trattamento non fa carico all’apposita gestione previdenziale dei dipendenti pubblici, cui sono confluite le casse già amministrate dallo Stato tramite il Ministero del Tesoro, istituita presso l’INPDAP e ora l’INPS.
È proprio l’appartenenza del trattamento a quella gestione che giustifica il radicarsi della giurisdizione contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934. Manca, nella specie, il presupposto soggettivo e oggettivo che ancora la controversia alla Corte dei conti.
La Corte esclude che il beneficio richiesto possa qualificarsi come prestazione previdenziale autonoma. Esso costituisce una maggiorazione del trattamento pensionistico cui accede e ne segue il regime giuridico, ivi compreso quello della giurisdizione, anche alla luce del principio di concentrazione. Sul punto richiama Cass. n. 21360/2010.
Ne deriva la dichiarazione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle domande proposte, in favore del giudice ordinario, ossia il tribunale civile in funzione di giudice del lavoro. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione e difesa della parte resistente.
Nota della Redazione
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