Conto giudiziale azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 83 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione di un ente locale non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza di dirigenti incaricati della gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale reso da un soggetto non legittimato è improcedibile. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, e il conto deve dare conto anche dei titoli dematerializzati.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale di Bolzano è chiamata a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari per l’esercizio 2022 di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso la questione al Collegio ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., segnalando che, secondo un orientamento giurisprudenziale più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, rilevando che il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, dunque non legittimato a rendere il conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto giudiziale relativo a titoli azionari. Richiamando il costante orientamento contabile, la Corte precisa che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni va individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
La giurisprudenza richiamata ha ulteriormente chiarito che, per quanto riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione è ora confermata dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
La Corte sottolinea che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’Ente alle riunioni delle società ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale.
Da ciò discende che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche. In coerenza, è stato rilevato che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto persiste, anche per essi, l’esigenza informativa in ordine all’esercizio dei poteri di gestione.
Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della legittimazione a renderlo, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.