Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 943 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto a prendere atto della dichiarazione, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento dell’illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
Le ricorrenti — una organizzazione non governativa e una società benefit — avevano impugnato gli atti con cui il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo aveva individuato il porto di Marina di Carrara come luogo di sbarco dei naufraghi e place of safety per una nave di ricerca e soccorso. Con lo stesso ricorso avevano chiesto l’annullamento del silenzio-diniego e di due note di diniego opposti all’istanza di accesso documentale presentata per ottenere copia degli atti e delle comunicazioni relativi a quella assegnazione.
Nel corso del giudizio, con atto depositato il 22 settembre 2025, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse proveniente dalla parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Su questa base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, dispone pienamente dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio.
Da tale dichiarazione deriva la doverosa e obbligata presa d’atto del giudice. Il Tribunale ha precisato che il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è quindi tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Il Collegio ha richiamato sul punto una consolidata giurisprudenza amministrativa, citando da ultimo Consiglio di Stato n. 120 del 2023, n. 7816 del 2022, n. 4031 del 2022, n. 1781 del 2022 e n. 968 del 2022. Ha inoltre escluso che possa venire in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento dell’illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che consenta la prosecuzione del processo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.. Quanto alle spese, il Collegio le ha equamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione manifestata in tal senso dalle controparti costituite.
Nota della Redazione
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