Improcedibile il ricorso per mancata integrazione del contraddittorio (TAR Lazio n. 946 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile quando la parte non integri il contraddittorio nei confronti dei controinteressati entro il termine perentorio fissato dal giudice con l’ordinanza ex art. 49, comma 3, cod. proc. amm. La sanzione processuale opera in forza del richiamo all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’improcedibilità per mancata integrazione nel termine assegnato. La rimessione in termini non è concedibile in assenza di elementi concreti che attestino l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile. La pronuncia di rito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la graduatoria unica nazionale di merito per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2024-2025, nella parte in cui vi risultava collocata oltre l’ultimo posto utile. Il gravame investiva anche gli esiti delle prove TOLC-MED, i relativi attestati e gli scorrimenti di graduatoria, oltre agli atti presupposti, tra cui il d.m. n. 1107 del 24 settembre 2022 e la convenzione tra il Ministero dell’università e della ricerca e la CRUI.
Il Ministero e gli atenei resistenti si costituivano in giudizio, chiedendo la reiezione delle censure. Con ordinanza presidenziale n. 3061/2025 la Sezione disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati in posizione antecedente a quella della ricorrente, mediante notifica per pubblici proclami.
La Motivazione della Corte
La questione decisa attiene all’osservanza del termine perentorio assegnato con l’ordinanza di integrazione del contraddittorio. Il provvedimento presidenziale n. 3061/2025, pubblicato il 7 agosto 2025 e comunicato in pari data via p.e.c. al difensore, ordinava la pubblicazione sul sito del Ministero entro il 20 settembre 2025 e il deposito della prova degli adempimenti entro il 30 settembre 2025, pena l’improcedibilità del gravame.
La ricorrente non dava prova di avere eseguito l’incombente nel termine. Presentava poi istanza di rimessione in termini, deducendo la difficoltà di ottenere tempestivamente dall’amministrazione la graduatoria con le generalità complete dei controinteressati. La Sezione, con ordinanza n. 20392/2025, respingeva l’istanza, rilevando che non ricorrevano i presupposti dell’art. 37 cod. proc. amm. e che l’inerzia difensiva non poteva essere sanata in assenza di elementi concreti attestanti l’impossibilità di adempiere per causa non imputabile.
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui, se l’atto di integrazione non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’art. 35. La norma richiamata prevede, al comma 1, lett. c), la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando il contraddittorio non sia stato integrato nel termine assegnato.
Nel caso di specie il termine perentorio non è stato osservato, essendo rimasta priva di prova l’esecuzione degli adempimenti prescritti. La Sezione richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1534/2018, che sanziona con l’improcedibilità l’omessa integrazione del contraddittorio nel termine. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il gravame è stato trattenuto in decisione, previo avviso a verbale ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. circa l’esistenza di profili di improcedibilità.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per l’inosservanza del termine perentorio assegnato. La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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