Decurtazioni tariffarie gas non sospendibili senza periculum in mora (TAR Lombardia n. 787 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. non può essere accolta in assenza del requisito del periculum in mora. In particolare, qualora il provvedimento impugnato preveda che gli importi oggetto di decurtazione tariffaria “saranno successivamente computati dalla CSEA nell’ambito dei meccanismi di perequazione previsti dalla RTDG”, la dedotta lesione risulta priva dell’attualità che sola può giustificare la sospensione dell’efficacia dell’atto. Tale carenza di periculum si configura anche quando il ricorso per motivi aggiunti avverso una successiva comunicazione degli importi non risulti notificato al soggetto destinatario dell’obbligo di computo, non potendo l’istanza cautelare dispiegare effetti nei confronti di chi non è parte del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente il servizio di distribuzione del gas, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia una pluralità di deliberazioni dell’ARERA concernenti la determinazione e rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, nonché l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 del decreto-legge n. 69/2023.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la società ha altresì gravato la Deliberazione n. 107/2026/R/gas recante la determinazione delle tariffe definitive per l’anno 2025 e, con successiva comunicazione, la decurtazione di importi tariffari prevista nella terza fase del meccanismo regolatorio. A sostegno dell’istanza cautelare, la ricorrente ha dedotto il pregiudizio derivante dall’immediata esecutività delle decurtazioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato in via preliminare l’istanza cautelare proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti, rilevando che la stessa non risulta assistita dal necessario periculum in mora, requisito indefettibile per l’accoglimento della domanda di sospensione ex art. 55 cod. proc. amm.
La motivazione della Deliberazione impugnata precisa, infatti, che gli importi relativi alla decurtazione oggetto di contestazione “saranno successivamente computati dalla CSEA nell’ambito dei meccanismi di perequazione previsti dalla RTDG”, secondo quanto disposto dal punto 4.4 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 321/2025/R/gas. Tale circostanza è stata ritenuta dirimente, in quanto la previsione di un successivo conguaglio in sede di perequazione esclude l’attualità del pregiudizio lamentato dalla ricorrente.
Con specifico riferimento alla comunicazione degli importi relativi alle integrazioni e decurtazioni tariffarie approvati con la Deliberazione n. 107/2026/R/gas, il Collegio ha rilevato che tale atto non può formare oggetto di sospensione, atteso che il ricorso non risulta notificato alla CSEA, soggetto destinatario dell’obbligo di computo nell’ambito dei meccanismi perequativi.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della presente fase processuale.
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Nota della Redazione
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