Rinuncia irrituale e sopravvenuto difetto di interesse nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 938 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti è irrituale e non produce l’effetto estintivo tipico previsto dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., che esige la notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza. La rinuncia irrituale può tuttavia integrare una manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e giustificare, ai sensi dell’art. 85, comma 4, cod. proc. amm., la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il principio dispositivo impone al giudice di prendere atto della dichiarazione della parte, non potendo egli procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, salvo che la rinuncia sia stata ritualmente notificata o accettata dalla controparte, nel qual caso il giudizio è estinto.
Il Fatto
Alcuni privati e un comitato intercomunale impugnavano davanti al TAR Lazio l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la realizzazione, nel Comune di Ostiglia, di un impianto di accumulo energetico di potenza pari a 249 MW e delle opere connesse, insieme ai pareri richiamati nell’allegato al provvedimento.
Nel corso del giudizio, in data 19 settembre 2025, tutti i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e con richiesta di compensazione delle spese. L’atto era sottoscritto per accettazione dalla sola controinteressata, anch’essa aderente alla compensazione. La rinuncia non risultava però notificata alle altre parti del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm.: la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, con dichiarazione sottoscritta da essa stessa o da avvocato munito di mandato speciale e depositata in segreteria, oppure resa in udienza. La norma subordina l’effetto estintivo alla notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e all’assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione.
L’abbandono del ricorso resta rimesso alla disponibilità di chi agisce, ma è condizionato alla provenienza dalla parte o dal procuratore autorizzato e all’intervenuta conoscenza della controparte. Tale conoscenza può conseguirsi in modo formale, con notifica o dichiarazione agli atti, ma anche mediante forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito dell’atto sottoscritto personalmente o la sottoscrizione per adesione delle difese delle altre parti costituite, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4429 del 2015.
Nel caso concreto la rinuncia non è stata notificata, né consta l’adesione delle altre controparti: essa è dunque irrituale, salvo che nei confronti della controinteressata che l’ha sottoscritta per accettazione. Ai sensi dell’art. 85, comma 4, cod. proc. amm., la rinuncia irrituale può però valere come manifestazione della mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso.
Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve quindi adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo. Il Collegio richiama sul punto una consolidata giurisprudenza di Consiglio di Stato, da ultimo n. 120 del 2023, n. 7816 del 2022 e n. 4031 del 2022.
Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti della controinteressata aderente e di improcedibilità, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, cod. proc. amm., nei confronti delle altre parti per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della natura della controversia e dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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